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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40691/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 2006 emessi nei confronti dei contribuenti in qualità di "soci occulti" della Cospet SRL, fondati su verifiche fiscali e su processi verbali di constatazione (PVC) che avevano accertato fatture per operazioni inesistenti e maggiori redditi della società; i contribuenti contestavano la qualità di soci occulti e amministratori di fatto, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la mancata percezione degli utili; in primo grado la CTP aveva rigettato i ricorsi, la CTR aveva confermato ritenendo anche che non fosse dimostrata l'esistenza dei maggiori redditi della società partecipata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché il ricorrente aveva impugnato solo una delle diverse "rationes decidendi" contenute nella sentenza d'appello (la CTR aveva sia confermato le motivazioni del primo grado sia aggiunto una ulteriore motivazione), per cui la mancata impugnazione delle altre motivazioni prive di censura ha privato il ricorrente dell'interesse all'esame del ricorso; il ricorso è quindi respinto e l'Agenzia è condannata alle spese processuali a favore dei controricorrenti

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 22 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)

    art. 12, settimo comma, L. 22 luglio 2000, n. 212

    Riferito alla tempestività/validità della notifica dell'avviso: in primo grado fu ritenuta la nullità dell'avviso per violazione di tale disposizione e la CTR ha confermato quella statuizione; tale motivo non è stato impugnato in cassazione dall'Agenzia

  • artt. 44, 45, 47, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    artt. 44, 45, 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norme sul reddito d'impresa e sulla presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base partecipativa: l'Agenzia le richiamava per sostenere la presunzione di distribuzione degli utili verso i soci occulti, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito sostanziale per ragioni di inammissibilità

  • artt. 38 e 39, DPR 29 settembre 1973, n. 600

    artt. 38 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norme sui poteri di accertamento e sulle modalità di rettifica fiscale richiamate dall'Ufficio in relazione agli accertamenti rivolti alla società e agli effetti verso i soci; la decisione di merito sul loro concreto impiego è rimasta sostanzialmente ancorata alle motivazioni non impugnate

  • art. 2697 c.c. e artt. 2263, 2727-2729 c.c.

    art. 2697 cod. civ.; artt. 2263, 2727, 2728, 2729 cod. civ.

    Riferimenti alle regole probatorie e alla valutazione della prova: la sentenza di merito ha ritenuto che dichiarazioni di terzi contenute in un PVC non acquisissero automaticamente "fede privilegiata" e che mancasse prova dei maggiori redditi della società

  • artt. 112 e 115 cod. proc. civ.

    art. 115 e 112 cod. proc. civ.

    Richiamati in tema di formazione e valutazione della prova; la Corte ha ricordato l'importanza delle chiedere e impugnare tutte le rationes decidendi per conservare l'interesse al gravame

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Parametro richiamato nel motivo di cassazione per presunta violazione di norme di diritto e vizi motivazionali; la Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali attinenti all'interesse a impugnare

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito), come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; richiamata per motivare la forma di trattazione del giudizio

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito si fonda su più "rationes decidendi" autonome, il ricorso in cassazione deve impugnare tutte le motivazioni decisive; la mancata impugnazione anche di una sola motivazione autonoma può determinare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse
  • In giudizi tributari con accertamenti nei confronti della società e contestuale ricaduta verso soci (es. soci occulti), è cruciale distinguere tra l'accertamento definitivo della società e la verifica della reale distribuzione degli utili: l'Ufficio deve documentare la presunzione di distribuzione e il nesso con i soci
  • Le dichiarazioni raccolte in PVC non hanno automaticamente "fede privilegiata": occorre verificarne la portata probatoria e, se si pretende valore privilegiato, dimostrare il presupposto (es. uso autorizzato di dichiarazioni di PG ove richiesto)
  • Per difendere efficacemente un ricorso tributario, conviene sollevare e conservare in sede impugnatoria tutte le censure rilevanti (sia di merito che processuali) e impugnarne espressamente tutte le motivazioni favorevoli alla controparte contenute nella sentenza, per non precludere i rimedi successivi
  • Quando si contesta un avviso per vizi formali (es. notifica 'ante tempus'), è necessario mantenere e documentare tale censura in tutti i gradi, poiché può costituire motivo alternativo e autonomo di decisione

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