Regolamento (UE) 2026/913
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico originario della Cina, confermando in larga parte le conclusioni già raggiunte in sede provvisoria. La Commissione respinge le principali contestazioni sulle metodologie di calcolo del valore normale e sulle valutazioni di pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione. Sono inoltre disciplinate le modalità di applicazione delle aliquote individuali, la riscossione definitiva dei dazi provvisori e la possibilità di esenzione per nuovi produttori esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio già applicato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido adipico, anche noto come acido esandioico, classificato al codice NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, produttori esportatori cinesi, produttori dell’Unione, utilizzatori a valle e autorità doganali degli Stati membri. Prevede aliquote individuali per alcune società cooperative e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della RPC; la concessione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento istituisce misure antidumping definitive ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, a conclusione dell’inchiesta avviata nel marzo 2025 sulle importazioni di acido adipico dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma che tali importazioni sono state oggetto di dumping, hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione e che l’adozione dei dazi non è contraria all’interesse dell’Unione.
Procedura e contesto dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta il 14 marzo 2025 a seguito di denuncia presentata da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica S.p.A. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 e ha applicato dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 del 13 novembre 2025. Nella fase definitiva sono state comunicate alle parti sia la divulgazione provvisoria sia la divulgazione finale dei fatti essenziali, con possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite.
Prodotto interessato, classificazione doganale e periodo rilevante
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido adipico, noto anche come acido esandioico, identificato dal CAS 124-04-9 e classificato al codice NC 2917 12 00; il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese, con codice TARIC 2917 12 00 10. Il periodo dell’inchiesta riguarda il 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre il periodo 1° gennaio 2021-fine del periodo dell’inchiesta.
Determinazione del dumping e valore normale
La Commissione conferma l’impostazione basata sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nel mercato cinese che impongono la costruzione del valore normale sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni. Nel corso dell’esame definitivo sono stati corretti errori materiali nei parametri di riferimento per vapore, gas e in parte valutati i riferimenti per cicloesano grezzo, acqua e lavoro. Le contestazioni dei denuncianti e dei produttori esportatori su tali metodi sono state in larga parte respinte, salvo le correzioni accolte dove supportate da elementi verificabili.
Cicloesano grezzo
La Commissione ha respinto la tesi secondo cui il cicloesano grezzo non avrebbe un valore di mercato autonomo. Ha rilevato che le imprese del campione lo hanno venduto in volumi consistenti a soggetti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta e che, in assenza di un valore di riferimento internazionale, è stato legittimo utilizzare un rapporto di prezzo tra cicloesano grezzo e puro applicato al valore di riferimento del cicloesano puro.
Vapore e gas
Su indicazione di Zhonghao, la Commissione ha ricalcolato il valore di riferimento del vapore tenendo conto dell’uso del carbone anziché del gas naturale, arrivando a un valore di [250-300] CNY per tonnellata metrica di vapore. Per il gas sono stati corretti due errori materiali, con conseguente valore di riferimento pari a 4,25 CNY per m3.
Acqua e lavoro
Le contestazioni di Huafon sul valore di riferimento dell’acqua in Brasile sono state respinte, perché le fonti addotte non dimostravano che siccità o privatizzazione di SABESP avessero determinato aumenti di prezzo tali da rendere il valore irragionevole; è stata inoltre respinta la richiesta di dedurre una tassa del 6,9030%, ritenuta parte del prezzo effettivamente dovuto. Quanto al lavoro, la Commissione ha confermato l’uso dei dati IBGE aggiornati con indice dei prezzi, combinati con le ore di lavoro OIL, ritenendo tale metodologia più affidabile dei soli dati OIL.
Margini di dumping definitivi
I margini di dumping definitivi, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono fissati come segue: Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd 29,1%; Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd 42,3%; altre società cooperative 31,5%; tutte le altre importazioni originarie della RPC 42,3%. Tali aliquote coincidono con il livello del dazio definitivo applicato alle rispettive categorie di operatori.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale
La Commissione conferma le conclusioni del regolamento provvisorio sulla sussistenza di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e sul nesso causale con le importazioni oggetto di dumping. Respinge le obiezioni relative alla presunta insufficienza di capacità produttiva dell’industria UE, alla concentrazione del mercato e alla chiusura o riorganizzazione di siti produttivi, ritenendo che i dati disponibili non dimostrino carenze di approvvigionamento tali da infirmare le conclusioni precedenti. Vengono altresì confermati gli esiti su consumi, quota di mercato, prezzi, redditività, investimenti, produttività e altri indicatori economici.
Interesse dell’Unione e posizione degli utilizzatori
La Commissione ritiene che l’imposizione dei dazi non sia contraria all’interesse dell’Unione. Le osservazioni di COIM sulla concentrazione del mercato, sulla competitività degli utilizzatori a valle e sull’effetto delle misure sui prodotti contenenti acido adipico sono respinte: dall’analisi di sette risposte al questionario, rappresentative di circa il 91% delle importazioni dichiarate dagli utilizzatori cooperanti, emerge che gli utilizzatori resterebbero mediamente redditizi anche in presenza dei dazi. Al contrario, l’assenza di misure comporterebbe con elevata probabilità la marginalizzazione dell’industria dell’Unione e una maggiore dipendenza dalle importazioni cinesi.
Esenzione per uso finale richiesta da Allnex
Allnex ha chiesto un’esenzione nel quadro del regime di uso finale per l’impiego dell’acido adipico nella produzione di resine per rivestimento in polvere di poliestere (PPCR) ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione. La Commissione respinge la richiesta perché non risulta che Allnex necessiti di una specifica qualità o origine del prodotto e perché l’impatto dei dazi sulla redditività dell’impresa è considerato limitato; sono inoltre ritenuti ipotetici e non verificabili i riferimenti a future inchieste antidumping su altri prodotti chimici e agli obiettivi di sostenibilità dell’UE.
Dispositivo: aliquote, fattura commerciale e controlli doganali
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e ne subordina l’applicazione delle aliquote individuali alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto emittente. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della Cina. Il regolamento chiarisce che le autorità doganali possono esigere documentazione supplementare per verificare la correttezza della dichiarazione e prevenire elusioni.
Riscossione dei dazi provvisori e nuovo riesame per nuovi esportatori
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio, con svincolo delle somme eccedenti le aliquote definitive. L’articolo 3 consente di estendere le aliquote individuali a nuovi produttori esportatori della RPC che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di avere un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione verso l’Unione.
Riscossione retroattiva non applicata
Pur avendo registrato le importazioni durante la procedura, la Commissione conclude che non sussistono le condizioni per riscuotere retroattivamente i dazi per il periodo di registrazione, poiché non è stato accertato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 14 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia di Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica S.p.A. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 e ha istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 del 13 novembre 2025.
Prodotto interessato e periodo dell’inchiesta
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido adipico (CAS 124-04-9), classificato al codice NC 2917 12 00; il prodotto in esame è l’acido adipico originario della RPC, classificato anche al codice TARIC 2917 12 00 10. Il periodo dell’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024; il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio copre dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.
Determinazione del valore normale e correzioni metodologiche
La Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per determinare il valore normale in presenza di distorsioni significative nel mercato cinese. Nel corso della fase definitiva sono stati corretti errori materiali relativi ai valori di riferimento per il vapore e per il gas; inoltre sono state esaminate e respinte, o accolte solo in parte, le osservazioni su cicloesano grezzo, acqua e manodopera.
Margini di dumping definitivi
I margini definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd 29,1%; Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd 42,3%; altre società che hanno collaborato 31,5%; tutte le altre importazioni originarie della RPC 42,3%. Tali valori sono stati ricalcolati anche alla luce delle correzioni sui fattori produttivi.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso di causalità
La Commissione conferma le conclusioni del regolamento provvisorio: le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e sussiste un nesso causale tra dumping e pregiudizio. Vengono respinte le contestazioni su capacità produttiva dell’industria UE, concentrazione del mercato, importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni UE e fattori macro/microeconomici.
Interesse dell’Unione e posizione degli utilizzatori
La Commissione conclude che l’istituzione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Respinge le obiezioni degli utilizzatori, inclusa COIM, circa l’impatto sulla competitività e la concentrazione del mercato. Per gli utilizzatori, anche in presenza di aumento dei prezzi, in media la redditività resterebbe positiva; il rischio di esclusione dell’industria dell’Unione in assenza di misure è ritenuto prevalente.
Richiesta di esenzione per uso finale
Allnex ha chiesto un’esenzione per l’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione per l’impiego dell’acido adipico nella produzione di resine PPCR. La Commissione respinge la richiesta perché non emerge una necessità di approvvigionamento da una specifica origine o qualità e l’impatto dei dazi sulla redditività dell’impresa è ritenuto limitato.
Aliquote definitive e condizioni di applicazione
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo: 29,1% per Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd (codice TARIC addizionale 89ZW), 42,3% per Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd (89ZX), 31,5% per le altre società cooperative elencate in allegato e 42,3% per tutte le altre importazioni originarie della RPC (8999). Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione del produttore esportatore.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Ai sensi dell’articolo 2, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 sono riscossi definitivamente; gli importi eventualmente eccedenti le aliquote definitive sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 prevede la possibilità di estendere le aliquote individuali a nuovi produttori esportatori della RPC che dimostrino cumulativamente: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta (1° gennaio 2024-31 dicembre 2024), assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti alle misure e successiva esportazione o obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione nell’Unione.
Riscossione retroattiva esclusa
La Commissione ha valutato la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo di registrazione, ma l’ha esclusa perché non è emerso un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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