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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1020

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1020 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R1020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo autorizza un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione è rilasciata nell'ambito degli additivi tecnologici, gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", sulla base della valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia nelle condizioni precisate. Sono inoltre previste specifiche condizioni d'uso, obblighi di indicazione nelle istruzioni e misure di protezione per gli utilizzatori. Il regime autorizzatorio ha durata fino al 28 maggio 2036.

Autorizzazione dell'uso, come additivo per mangimi, di un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi e alle premiscele contenenti tale additivo. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l'impiego è limitato al materiale vegetale fresco moderatamente difficile da insilare; non è prevista per materiale vegetale facile da insilare o difficile da insilare. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con fine del periodo di autorizzazione al 28 maggio 2036.

Autorizzazione di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi

Il regolamento esecutivo della Commissione autorizza un preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e dà seguito a una domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento.

Presupposti dell'autorizzazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 31 agosto 2025, secondo cui il preparato è sicuro per animali, consumatori e ambiente. Per gli utilizzatori, l'EFSA lo considera un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, mentre non ha potuto concludere sulla sua eventuale irritazione oculare. Sul piano dell'efficacia, il parere segnala un effetto positivo sulla qualità della produzione e della fermentazione dell'insilato di materiale vegetale fresco moderatamente difficile da insilare, al livello minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco.

Ambito materiale e classificazione

L'additivo è collocato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l'impiego effettivo è limitato al materiale vegetale fresco moderatamente difficile da insilare. L'allegato precisa inoltre che l'additivo non deve essere utilizzato per materiale vegetale facile da insilare o difficile da insilare, in quanto la documentazione valutata non consente conclusioni analoghe per tali matrici.

Condizioni tecniche di utilizzo

L'allegato riporta il numero di identificazione 1k21018 e specifica che il preparato deve contenere almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo in forma solida. La dose minima, qualora l'additivo non sia usato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio, è pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con queste misure, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

Per l'identificazione del ceppo sono previsti l'elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697 oppure metodi di sequenziamento del DNA. Per il conteggio del ceppo nell'additivo per mangimi è indicato il metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione con utilizzo di agar MRS (EN 15786).

Durata, entrata in vigore e efficacia diretta

Il periodo di autorizzazione termina il 28 maggio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357, indicato nell'allegato, come additivo per l'alimentazione animale nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", alle condizioni fissate nell'allegato stesso.

Presupposti della decisione e valutazione EFSA

Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'EFSA, nel parere del 31 agosto 2025, ha concluso che il preparato è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente; per gli utilizzatori è stato qualificato come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, senza conclusioni sull'irritazione oculare. L'Autorità ha inoltre ritenuto che, al livello minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco, il preparato può migliorare la produzione e la fermentazione dell'insilato di materiale vegetale fresco moderatamente difficile da insilare.

Condizioni di impiego e istruzioni per l'uso

L'allegato prevede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. La dose minima, se l'additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio, è pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale vegetale fresco. L'additivo deve essere utilizzato solo con materiale vegetale fresco moderatamente difficile da insilare.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Specifiche tecniche, identificazione e analisi

L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k21018. Il preparato deve contenere almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo ed è in forma solida; la sostanza attiva consiste in cellule vitali di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12674/DSM 35357. Per l'identificazione sono indicati PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA; per il conteggio nell'additivo è previsto il metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione con agar MRS (EN 15786).

Durata dell'autorizzazione

L'allegato indica come termine del periodo di autorizzazione il 28 maggio 2036.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazione degli additivi per mangimisicurezza alimentaresanità e benessere degli animalietichettatura e uso dei mangimi

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