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Sentenza

Sentenza n. 1594/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 26 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 323; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - del Decreto del Ministero della Giustizia 21 novembre 2024 avente ad oggetto “Nomina delle ulteriori sottocommissioni - sessione di esame avvocati 2024” e dell’allegato relativo alla Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui include nella XIV sottocommissione il Dott. -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.

Giustizia amministrativa202501699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato e conseguente non ammissione alle prove orali, nonché atti relativi alla composizione della sottocommissione e alla valutazione numerica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata all'abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione di 12/30 attribuita al proprio elaborato scritto nell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la conseguente non ammissione alle prove orali, il decreto ministeriale di nomina della sottocommissione nella parte relativa alla partecipazione di un componente e la circolare ministeriale sulle modalità di correzione, contestando anche l'idoneità della motivazione meramente numerica. In sede cautelare d'appello è stata ammessa alla ricorrezione dell'elaborato da parte di una diversa Corte d'Appello; la nuova correzione ha avuto esito positivo, consentendole di sostenere e superare la prova orale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta. La ricorrezione dell'elaborato, disposta in sede cautelare, ha avuto esito positivo e la ricorrente ha superato anche la prova orale. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, il superamento delle prove scritte e orali determina il conseguimento a ogni effetto dell'abilitazione, anche quando l'ammissione o la ripetizione della valutazione siano state disposte da un provvedimento giurisdizionale o di autotutela. Il conseguimento stabile del titolo assorbe quindi l'interesse alla decisione sulle censure rivolte alla valutazione originaria e agli atti connessi. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168

    conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela

    Il superamento delle prove scritte e orali comporta il conseguimento stabile dell'abilitazione anche se l'ammissione alle prove o la ripetizione della valutazione sono state disposte in via giurisdizionale o di autotutela.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il candidato che, dopo essere stato ammesso con riserva o aver ottenuto la rinnovazione della valutazione in forza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela, superi le prove scritte e orali previste dal bando consegue stabilmente l'abilitazione professionale o il titolo, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005.
  • Il conseguimento stabile del titolo professionale dopo la rinnovazione della prova e il superamento delle prove successive soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del candidato e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio originariamente diretto contro la valutazione negativa e la mancata ammissione.
  • Quando la definizione del giudizio deriva dalla soddisfazione della pretesa del candidato ottenuta attraverso la rinnovazione della prova e il conseguimento del titolo, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che ha adottato gli atti contestati, senza compensazione, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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