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Sentenza

Sentenza n. 6449/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento -della determinazione di non ammissione alla procedura di gara telematica sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli ambienti interni con parziale adeguamento impiantistico di una porzione dell'edificio e lavori di rifacimento della copertura con integrazioni impiantistiche (Edificio “1A” di Via Giorgione, 129-193 nel comune di Roma, di proprietà INAIL. (Gara n. 4/2025) CIG B6A7AB8CDB CUP E86I18003080005, comunicata via pec con comunicazione a forma del Direttore Generale prot. n. 3887 del 7 luglio 2025; - della riconferma della stessa determinazione di cui alla comunicazione pec prot. 4065 dell'11 luglio 2025 a firma dello stesso Direttore Generale; - di tutti i verbali della gara delle sedute eventualmente svolte e di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e successivi alle note di cui sopra, ancorchè sconosciuti nel numero e nella data; - della lex di gara di cui al disciplinare, laddove intesa nel senso fatto proprio dalla amministrazione; - della disciplina tecnica della piattaforma, laddove intesa nel senso fatto proprio dalla amministrazione; infine, per la dichiarazione di doverosità della ammissione della ricorrente alla procedura, con rimessione in termini della stessa ai fini della presentazione dell'offerta.

Giustizia amministrativa202509127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di ammissione e di riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta, a seguito del mancato perfezionamento dell’invio telematico in una procedura di gara sopra soglia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento, non era riuscita a trasmettere l’offerta entro il termine di gara e aveva chiesto la rimessione in termini, deducendo un malfunzionamento della piattaforma telematica. Ha impugnato le comunicazioni con cui la stazione appaltante aveva negato la riapertura dei termini, nonché gli atti presupposti e la lex specialis nei limiti dell’interpretazione applicata. L’unico motivo articolava la violazione dell’art. 18 della direttiva 2024/24/UE, dell’art. 25, comma 2, e dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, errata interpretazione dei dati informatici, difetto di istruttoria e sviamento. La ricorrente sosteneva che la relazione Consip e i messaggi bloccanti dimostrassero un malfunzionamento della piattaforma, tale da imporre l’ammissione dell’offerta, il soccorso istruttorio e la rimessione in termini. L’istruttoria processuale ha acquisito i log di sistema relativi alle operazioni svolte tra le 11:35 e le 12:00 del 5 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. I log di sistema, ritenuti registrazioni informatiche cronologiche e sequenziali con valore probatorio equiparabile a quello di un atto pubblico informatico ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005 e del disciplinare di gara, hanno dimostrato che la piattaforma era operativa e che gli errori dipendevano dalle attività dell’operatore. In particolare, il raggruppamento non aveva correttamente compilato e validato la documentazione amministrativa e i dati identificativi dei compilatori; inoltre, alle 11:46:31, aveva reimpostato la forma di partecipazione come “Multipla”, determinando l’invalidazione della documentazione già caricata secondo le regole della piattaforma. Il successivo caricamento, effettuato a ridosso della scadenza, non era stato completato per la mancanza della descrizione del documento. Il Collegio ha rilevato che il sistema aveva risposto alle richieste, eseguito i controlli previsti e generato messaggi di errore coerenti con le non conformità riscontrate; non risultavano indisponibilità della piattaforma, mentre altri operatori, anche in forma multipla, avevano presentato regolarmente l’offerta. È stata quindi esclusa la prova del malfunzionamento, presupposto necessario per la rimessione in termini e per l’applicazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato in assenza di tale presupposto. Il TAR ha inoltre applicato il principio di autoresponsabilità e diligenza professionale dei concorrenti, osservando che la ricorrente aveva concentrato attività essenziali nell’ultima ora e aveva assunto il rischio delle proprie scelte operative, nonostante il disciplinare raccomandasse di procedere con congruo anticipo, soprattutto per i raggruppamenti. Confermata la legittimità dell’istruttoria svolta da INAIL e del diniego di riapertura dei termini. Spese compensate per la complessità tecnica della controversia.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    comprovato malfunzionamento

    La rimessione in termini e gli strumenti di tutela dell’operatore nella gara telematica presuppongono la prova di un malfunzionamento della piattaforma; in mancanza, non sono applicabili.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può supplire alla mancata trasmissione dell’offerta quando l’omissione dipende da errori di compilazione o da scelte operative dell’operatore e non da un comprovato malfunzionamento della piattaforma.

  • art. 20 d.lgs. n. 82/2005 (CAD)

    I log di sistema, quali registrazioni informatiche cronologiche e sequenziali delle operazioni effettuate sulla piattaforma, possono assumere valore probatorio equiparabile a quello di un atto pubblico informatico.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il dovere di diligenza professionale dell’operatore economico impone di organizzare per tempo le attività di partecipazione alla gara telematica e di sopportare le conseguenze degli errori di compilazione e delle scelte operative incongrue.

  • art. 3 d.lgs. n. 36/2023

    I principi di accesso al mercato, concorrenza e proporzionalità non impongono la rimessione in termini quando il mancato invio dell’offerta dipende da condotte imputabili al concorrente e non da disfunzioni della piattaforma.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego della stazione appaltante è adeguatamente motivato quando si fonda sull’istruttoria tecnica del gestore e sui dati dei log, purché tali elementi consentano di ricostruire le cause del mancato invio.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, la rimessione in termini e le misure correttive a tutela del concorrente presuppongono la prova di un comprovato malfunzionamento della piattaforma imputabile al sistema o al gestore; non sono giustificate da errori di compilazione, configurazione o gestione della procedura da parte dell’operatore.
  • I log di sistema che registrano cronologicamente e sequenzialmente le operazioni degli utenti costituiscono elemento probatorio qualificato per ricostruire le cause del mancato invio dell’offerta e possono assumere valore equiparabile a quello di un atto pubblico informatico, secondo la disciplina applicabile e la lex specialis.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori nella compilazione dell’offerta e delle scelte operative effettuate sulla piattaforma, soprattutto quando il disciplinare abbia fornito istruzioni e raccomandato di completare le operazioni con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
  • La reimpostazione della forma di partecipazione sulla piattaforma, quando le regole del sistema prevedono che essa invalidi o elimini la documentazione già caricata, è imputabile all’operatore che la esegue e non integra, di per sé, un malfunzionamento della piattaforma.
  • Il soccorso istruttorio non può essere invocato per rimediare alla mancata trasmissione dell’offerta entro il termine quando il mancato invio deriva da errori dell’operatore e non da un malfunzionamento comprovato del sistema.
  • La stazione appaltante, in presenza della segnalazione di un presunto malfunzionamento, assolve l’obbligo istruttorio acquisendo dal gestore i dati tecnici e i log della piattaforma e motivando il diniego sulla base della ricostruzione complessiva risultante da tali elementi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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