Regolamento (UE) 2025/1576
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576 del Consiglio, del 29 luglio 2025, che attua il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo ad Haiti, dando attuazione alla recente designazione ONU di due ulteriori entità. La modifica consiste nell’inserimento di GRAN GRIF e VIV ANSANM nell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309, con richiamo alla risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco UE delle entità soggette a misure restrittive nei confronti di Haiti, mediante inserimento di due nuove entità nell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri, alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi già elencati o da inserire nell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti. Il regolamento interviene specificamente sull’aggiornamento dell’elenco delle entità soggette alle misure di cui agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento base, aggiungendo due entità designate dall’ONU. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica puntualmente l’allegato vigente; non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti di Haiti
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla situazione ad Haiti, dando esecuzione a una recente decisione del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 2653 (2022). La misura consiste nell’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309, con l’inserimento di due nuove entità nell’elenco soggetto a misure restrittive.
Quadro normativo e finalità
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2022/2309, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, quale base per l’adozione del presente atto. Nei considerando si evidenzia che il 25 novembre 2022 era stato adottato il regolamento quadro sulle misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti e che, l’8 luglio 2025, il comitato ONU competente ha aggiunto due entità all’elenco delle persone ed entità oggetto di restrizioni. Ne discende la necessità di adeguare l’elenco UE in coerenza con la designazione ONU.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento base secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato I è l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento (UE) 2022/2309. L’intervento è quindi di natura puntuale e limitato all’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, senza incidere sul resto della disciplina sostanziale.
Entità inserite nell’elenco
Nel nuovo allegato sono aggiunte due entità:
- GRAN GRIF: indicata con vari alias, con indirizzo in Haiti e data della designazione ONU 8 luglio 2025. Il testo riporta che si tratta della più grande banda del dipartimento dell’Artibonite, responsabile di gravi violenze, omicidi, rapimenti, stupri e attacchi contro polizia, missione multinazionale di sostegno alla sicurezza e altre infrastrutture e persone.
- VIV ANSANM: indicata con numerosi alias, con indirizzo in Haiti e data della designazione ONU 8 luglio 2025. Il testo la descrive come coalizione di bande guidata da Jimmy Chérizier, responsabile di attacchi coordinati contro infrastrutture critiche, edifici governativi, strutture sanitarie e forze di sicurezza, nonché di violenze diffuse, sfollamenti e ostacoli alla circolazione di aiuti umanitari.
Le informazioni inserite nell’allegato hanno funzione di identificazione e motivazione della designazione, e richiamano espressamente la base ONU della misura.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento. La sua funzione pratica è quella di rendere immediatamente operativa, nell’ordinamento UE, l’estensione delle misure restrittive alle due entità inserite nell’elenco.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità di aggiornamento
Il Consiglio adotta il regolamento in base all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2309. La finalità è allineare il regime UE alle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 2653 (2022), che l’8 luglio 2025 ha aggiunto due entità all’elenco soggetto a misure restrittive.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento base sono aggiunte due nuove entità.
Entità aggiunte all’elenco sanzionatorio
Sono inserite: 1) GRAN GRIF, con alias indicati nel testo, indirizzo Haiti e data di designazione ONU 8 luglio 2025; 2) VIV ANSANM, con alias indicati nel testo, indirizzo Haiti e data di designazione ONU 8 luglio 2025. Per entrambe sono riportate le informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato delle sanzioni.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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