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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8213 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava alla società il mancato versamento delle ritenute sui compensi corrisposti a ventitré dipendenti non dichiarati. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello e, dall'altro, la violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo non applicabile il metodo induttivo e lamentando la mancata valutazione dei dati forniti a propria difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sia nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, che non aveva partecipato al precedente grado di giudizio, sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo era privo dell'indicazione dei fatti decisivi omessi e del necessario "momento di sintesi" richiesto per i vizi motivazionali; il secondo era privo del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo a un vizio di motivazione deve indicare puntualmente i fatti decisivi che il giudice avrebbe omesso di esaminare.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve essere formulata secondo i requisiti processuali applicabili, incluso, nel caso esaminato, il quesito di diritto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi per i vizi motivazionali comporta l'inammissibilità del motivo e, se riguarda tutti i motivi, dell'intero ricorso.

  • Art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    La società aveva contestato l'utilizzo dell'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria; tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, poiché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto del quesito di diritto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la Corte può dichiarare l'impugnazione inammissibile senza esaminare il merito della controversia.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare con precisione il fatto decisivo non esaminato e formulare una sintesi chiara e autonoma della censura.
  • Quando si denuncia una violazione di legge in un ricorso soggetto all'art. 366-bis c.p.c., è necessario formulare uno specifico quesito di diritto; la sua omissione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Il ricorso contro un'amministrazione o un ente che non ha partecipato al precedente grado di giudizio può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale nel giudizio di cassazione.
  • La mancata contestazione dell'accertamento nel merito non garantisce l'esito favorevole se il ricorso per cassazione è redatto senza rispettare i requisiti di ammissibilità.

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