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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01647/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per euro 84.101, oltre interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo illegittimo l'uso, in verifica, di dati del 2011 per ricostruire i ricavi 2008. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, valorizzando la mancanza delle fatture di vendita per il 2008 e l'esame della contabilità 2011, anno in cui erano disponibili sia acquisti sia vendite, con percentuali di ricarico tra 81,48% e 150%. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973; 76 d.P.R. 917/1986; 22 e 54 d.P.R. 633/1972; 2697 e 2729 c.c.; 53 Cost. Nella memoria successiva ha poi dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli (rottamazione ter e successiva definizione 2022), di aver pagato 14 rate su 18 e di non avere più interesse alla decisione nel merito; l'Agenzia ha confermato e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti alla decisione, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale. Nonostante non risultasse integralmente versato l'importo dovuto, le dichiarazioni congiunte delle parti hanno evidenziato la volontà di avvalersi della procedura agevolata e di non proseguire il giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per concorde istanza delle parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di cessazione sopravvenuta della materia del contendere, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi contestati al contribuente

  • art. 1 d.P.R. 917/1986

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel provvedimento

  • art. 76 d.P.R. 917/1986

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel provvedimento

  • art. 22 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel provvedimento

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel provvedimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel provvedimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    richiamato come base della definizione agevolata dei ruoli (rottamazione ter)

  • art. 1, commi 231-252, d.l. n. 197/2022

    richiamato come ulteriore definizione agevolata nella quale sono state inserite le ultime rate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    implicitamente evocato dalla statuizione sul raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di specie

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano di avere aderito a una procedura di definizione agevolata della pretesa tributaria e manifestano concordemente di non avere più interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia comporta la cessazione dell'interesse al ricorso anche se il piano di rateazione non risulta ancora integralmente eseguito, purché dalle dichiarazioni delle parti emerga l'adesione effettiva alla procedura e la rinuncia sostanziale alla prosecuzione del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di cessazione sopravvenuta della materia del contendere; esso è limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte non entra nel merito delle censure relative all'accertamento fiscale e alle regole probatorie poste a fondamento della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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