Sentenza n. 125/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 574/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro sez. Lavoro RG n. 565/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della Sentenza n. 574/2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla Sentenza n. 574/2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione lavoro, chiedendo l’esecuzione del titolo giudiziale nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria. Il TAR ha rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c., l’esecuzione forzata, anche mediante il giudizio di ottemperanza, deve essere preceduta dalla notificazione del titolo da eseguire alla parte personalmente, secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c. Nel caso concreto, la sentenza era stata notificata a mezzo PEC presso l’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato, anziché personalmente alle amministrazioni destinatarie del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza perché la notificazione del titolo giudiziale non era stata eseguita secondo la modalità richiesta dalla legge. La notificazione presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta sufficiente a integrare il presupposto necessario per promuovere l’esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza. La decisione non ha quindi esaminato il merito dell’inesecuzione della sentenza del giudice ordinario. Nulla è stato disposto sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 39 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata insieme all’art. 479 c.p.c. per individuare le regole applicabili all’esecuzione forzata, anche mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti
La notificazione del titolo esecutivo costituisce un presupposto dell’esecuzione forzata e deve essere effettuata alla parte personalmente secondo le forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c.; la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta idonea nel caso concreto.
artt. 137 e seguenti c.p.c.
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti
Le disposizioni sono richiamate quali norme sulle modalità di notificazione del titolo alla parte personalmente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la notificazione del titolo giudiziale alla parte personalmente costituisce un presupposto necessario dell’esecuzione forzata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c.
- La notificazione del titolo esecutivo effettuata a mezzo PEC presso l’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato, anziché alla parte personalmente secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c., non integra il presupposto per la proposizione vittoriosa del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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