Sentenza n. 1997/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - dell'informazione antimafia ex art. 91 D.Lgs. n. 159/2011 prot. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Caserta, trasmessa in pari data alla ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia deducendo carenze motivazionali e istruttorie, travisamento dei fatti, insussistenza dell'attualità del quadro indiziario e omessa considerazione dell'occasionalità del rischio di permeabilità criminale. Ha contestato la rilevanza del vincolo familiare e dei rapporti tra i soci e amministratori della società e altri soggetti controindicati, sostenendo che non fossero stati individuati concreti atti di gestione o ingerenza mafiosa. Ha inoltre dedotto che gli affitti e le cessioni di rami d'azienda, le fatturazioni e gli altri rapporti economici tra le società del gruppo costituissero operazioni commerciali lecite e neutrali. La ricorrente ha richiamato anche l'esito favorevole delle vicende penali riguardanti uno dei soggetti controindicati, sostenendo che la revoca della misura cautelare e l'esclusione dei gravi indizi per il reato associativo avrebbero privato di fondamento l'interdittiva. Infine, in via subordinata, ha lamentato l'omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dagli artt. 92-bis e 94-bis del codice antimafia, ritenendo il rischio, al più, occasionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguato e complessivamente coerente il quadro indiziario posto a fondamento dell'informazione antimafia, costituito dal rapporto familiare con soggetti gravemente controindicati, dall'avvicendamento nelle cariche sociali, dalle cointeressenze economiche, dai rapporti contrattuali e fiscali tra le società del gruppo, dalla comunanza di sedi e dalla tempistica del subentro nelle cariche dopo l'adozione di misure cautelari. Tali elementi, pur potendo essere leciti se considerati isolatamente, sono stati ritenuti idonei, nella loro valutazione unitaria e sistematica, a fondare il pericolo concreto, attuale e non occasionale di infiltrazione mafiosa. Il giudice ha chiarito che l'interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e opera secondo una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale: non richiede una sentenza penale definitiva, la prova di un reato, l'effettiva infiltrazione o il concreto condizionamento dell'impresa, essendo sufficienti elementi sintomatici e indiziari attendibili. La revoca o l'annullamento di una misura cautelare penale e l'assenza di gravi indizi per il reato associativo non determinano automaticamente l'illegittimità dell'interdittiva, poiché la valutazione amministrativa e quella penalistica perseguono finalità diverse e non sono sovrapponibili. È stata respinta anche la censura relativa alla risalenza temporale dei fatti, poiché il mero decorso del tempo non fa venir meno l'attualità del pericolo in assenza di significative circostanze sopravvenute incompatibili con la prognosi prefettizia. Infine, il TAR ha escluso l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, ritenendo che gli elementi raccolti indicassero un ausilio illecito sistematico, stabile e continuativo, incompatibile con la natura meramente occasionale dell'agevolazione. Le spese sono state compensate per la delicatezza e complessità della materia.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa per la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'ambito dell'informazione antimafia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
La disposizione fonda il potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia interdittiva sulla base di elementi dai quali emerga il tentativo di infiltrazione mafiosa.
art. 92-bis d.lgs. 159/2011
È richiamato dalla ricorrente in relazione alle misure di prevenzione collaborativa, ma il TAR ne esclude l'applicazione nel caso concreto in ragione della non occasionalità dell'agevolazione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede misure collaborative e prescrizioni nei confronti dell'impresa; secondo il TAR, tali misure non sono compatibili con un quadro indiziario indicativo di un contributo illecito stabile e continuativo.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva, in quanto misura cautelare e preventiva diretta ad anticipare la soglia di difesa sociale, può essere adottata sulla base di elementi sintomatici e indiziari del tentativo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di una sentenza penale definitiva, dell'accertamento di un reato, della prova dell'effettiva infiltrazione o del concreto condizionamento dell'impresa.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati unitariamente e secondo una logica sistematica; rapporti familiari, avvicendamenti nelle cariche, cointeressenze economiche e operazioni commerciali formalmente lecite possono assumere valore sintomatico se, considerati nel loro complesso, rendono ragionevole il pericolo di condizionamento mafioso.
- La valutazione amministrativa del pericolo di infiltrazione mafiosa è autonoma rispetto all'accertamento penalistico: la revoca di una misura cautelare o l'esclusione dei gravi indizi per un reato associativo non elimina automaticamente la rilevanza amministrativa di fatti e relazioni che restino sintomatici di contiguità o agevolazione della criminalità organizzata.
- Il mero decorso del tempo non determina, da solo, la perdita dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa; elementi risalenti possono conservare rilevanza prognostica quando non risultino sopravvenienze significative incompatibili con la persistenza del pericolo.
- Le misure di prevenzione collaborativa sono incompatibili con un quadro indiziario dal quale emerga un'agevolazione non occasionale, ma sistematica, stabile e continuativa della criminalità organizzata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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