Cassazione Civile, Ordinanza n. 04905/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione di un immobile: la committente lamentava incompleto compimento delle opere e vizi/difformità delle lavorazioni, chiedendo eliminazione dei difetti o, in subordine, riduzione del prezzo, restituzione di quanto pagato in eccesso e risarcimento danni. La società appaltatrice negava l’esistenza di un unico rapporto di appalto, sostenendo che vi fossero stati incarichi frammentati e che altri soggetti fossero coinvolti nella gestione dei lavori; eccepiva inoltre la decadenza dalla garanzia e chiamava in causa terzi. In cassazione la società deduceva sei motivi: 1) violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione dell’ordinanza che aveva ammesso CTU e prova testimoniale; 2) confusa o omessa delibazione della propria domanda riconvenzionale e dei rapporti dare/avere; 3) errato esame delle osservazioni alla CTU, ritenute tardive; 4) asserito mutamento inammissibile della domanda della committente da eliminazione dei vizi a risarcimento per equivalente; 5) erronea esclusione della decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per vizi asseritamente riconoscibili; 6) erroneo mancato riconoscimento della legittimazione passiva dei terzi chiamati, ritenuti dalla società sostanzialmente coinvolti nell’appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato come tardive le osservazioni critiche alla CTU, che invece potevano essere svolte anche in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducessero nuove eccezioni o prove. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la necessaria rivalutazione della CTU comporta il riesame anche della contabilizzazione dei rapporti dare/avere. Il primo, quarto, quinto e sesto motivo sono stati rigettati: in particolare è stato escluso il pregiudizio al diritto di difesa, ritenuta corretta la possibilità di ricondurre il risarcimento per equivalente alla domanda di eliminazione dei vizi, confermata l’insufficienza delle censure sulla decadenza per vizi e sulla legittimazione passiva dei terzi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
La decadenza dalla garanzia per vizi non decorre dalla sola visibilità dei difetti, ma richiede la conoscenza sufficiente del loro rapporto causale con la cattiva esecuzione; nel giudizio di legittimità la censura va però dedotta in modo specifico e con corretto raffronto tra norma e motivazione.
art. 1668 c.c.
Nel contratto di appalto il committente che lamenti difformità o vizi può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore, la riduzione del prezzo e, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno.
art. 2058 c.c.
La richiesta di risarcimento per equivalente, proposta in subordine alla mancata eliminazione specifica dei vizi, è considerata un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica e può essere ricompresa nella domanda originaria di eliminazione dei difetti.
art. 157 c.p.c.
Le nullità relative devono essere eccepite secondo le regole di decadenza previste; fuori da tali ipotesi, i rilievi critici alla CTU possono essere svolti anche successivamente nel processo.
art. 156 c.p.c.
Le contestazioni alla CTU che non integrino nullità del relativo procedimento non sono precluse dal mancato deposito tempestivo delle osservazioni nel subprocedimento peritale.
art. 175 c.p.c.
I poteri di direzione e organizzazione del processo del giudice non impediscono alle parti di formulare successivamente rilievi critici sulla CTU, se non si introducono nuovi fatti, domande o prove.
art. 183 c.p.c.
La censura sul preteso mutamento della domanda è stata ritenuta infondata perché la domanda di risarcimento per equivalente rientrava nell’originaria pretesa di eliminazione dei vizi.
art. 253 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura relativa alla prova testimoniale, ma la Corte ha rilevato l’assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra violazioni di legge, vizi motivazionali, omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova, richiedendo specificità e corretta sussunzione del vizio denunciato.
art. 132 c.p.c.
L’omessa considerazione delle osservazioni alla CTU può integrare un vizio motivazionale o di nullità della sentenza quando il giudice aderisca al consulente senza alcuna menzione dei rilievi critici.
art. 115 c.p.c.
Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca al materiale probatorio un contenuto oggettivo inesistente o logicamente inconciliabile con gli atti.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la domanda di eliminazione dei vizi, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c. consente di ricomprendere, come minus, la richiesta subordinata di risarcimento per equivalente, senza che ciò integri mutatio libelli.
- I rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio, se non attengono a nullità del relativo procedimento, non sono soggetti a una preclusione assoluta e possono essere formulati anche in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuove domande, eccezioni o prove.
- In cassazione la denuncia di violazioni processuali è utile solo se si allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito; il mero vizio formale del procedimento, di per sé, non basta.
- La censura per violazione di legge richiede l’indicazione specifica della norma asseritamente violata, del suo contenuto precettivo e del punto della motivazione che se ne discosta; altrimenti la doglianza è inammissibile o comunque non scrutinabile utilmente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici precisi e non valutazioni, deduzioni difensive o risultati istruttori in sé considerati.
- La decadenza dalla garanzia per vizi dell’opera non può essere affermata automaticamente in base alla semplice visibilità dei difetti, occorrendo una consapevolezza sufficiente del loro collegamento con la cattiva esecuzione.
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