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Sentenza

Sentenza n. 1785/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a. del provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, con il quale l’UTG ha adottato una informativa antimafia ostativa ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti dell’odierna ricorrente; b. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026 con cui veniva comunicata all’impresa ricorrente l’adozione del provvedimento interdittivo succitato, ai sensi dell’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011; c. di tutti gli atti presupposti e sottesi al provvedimento sub a), citati nella misura gravata, e in particolare: c.1. delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia espresse nella seduta dell’8.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; c.2. delle valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica durante la riunione del 14.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; d. del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 emesso dall’UTG di Siracusa a danno dell’esponente e richiamato per relationem e quale presupposto a pagina uno della misura gravata; d.1. di tutti gli atti presupposti e sottesi al succitato provvedimento interdittivo n. 55574, ancorché non conosciuti nel loro tenore letterale e mai comunicati e, in particolare: d.2. del verbale della riunione del 23.7.2025 (non altrimenti conosciuto), citato a pagina uno della misura n. -OMISSIS-; d.3. delle valutazioni del Gruppo Interforze citate a pagina otto della misura n. 55574 (non altrimenti conosciute né recate in atto avente data ed estremi noti); d.4. delle valutazioni del GIA citate a pagina nove della misura n. 55574 (non altrimenti conosciute e recate in atto avente data ed estremi noti); e. di ogni ulteriore atto e documento, anche istruttorio, presupposto, connesso e conseguente ai predetti provvedimenti, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 febbraio 2026: f. della nota prot. n. -OMISSIS- del 4.2.2026 con cui l’UTG di Siracusa ha comunicato alla Impresa Individuale -OMISSIS- il proprio riscontro alle richieste di accesso avanzate dall’esponente in data 19.1.2026; g. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza; h. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 con cui la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania ha comunicato alla Prefettura di Siracusa che -OMISSIS- ha percepito dei redditi da lavoro dipendente nelle annualità 2015 – 2018 alle dipendenze dell’Impresa esponente; i. della nota istruttoria prot. n -OMISSIS- del 23.7.2025 della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania citata del provvedimento di cui alla lettera h), ancorché non conosciuta nel loro tenore letterale e mai comunicata; j. di tutti i documenti allegati al provvedimento di cui alla lettera h) e, in particolare: j.1. della nota della Prefettura di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2025; j.2. di tutte le Comunicazioni Obbligatorie Unificate UNILAV estratte dagli organi investigativi; k. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 14 gennaio 2026, con i relativi atti istruttori e il precedente provvedimento interdittivo del 24 luglio 2025; sono stati impugnati anche gli atti ostesi a seguito dell’accesso e le note istruttorie concernenti rapporti lavorativi tra il precedente gestore di fatto dell’impresa e il figlio di un soggetto ritenuto contiguo alla criminalità organizzata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l’informativa antimafia deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 93 e 95 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di legalità e tipicità; difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha sostenuto che il nuovo provvedimento richiamava per relationem una precedente interdittiva già annullata per carenza di contraddittorio, riproponendo un quadro indiziario composto da vicende penali risalenti e non riconducibili a contesti mafiosi, da rapporti meramente occasionali con componenti di una famiglia ritenuta controindicata e dal ruolo di padrino di cresima assunto dal precedente gestore di fatto dell’impresa nei confronti del figlio di un soggetto appartenente a tale famiglia. È stato inoltre dedotto che il nuovo elemento relativo ai rapporti di lavoro agricolo, occasionali e stagionali, intercorsi tra il 2015 e il 2018 tra l’impresa individuale del predetto gestore e il figlio del soggetto controindicato, era stato acquisito dopo la memoria partecipativa e l’audizione e non era stato sottoposto a nuovo contraddittorio. La società ha contestato anche la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex artt. 34-bis, 92 e 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che il rischio, ove esistente, sarebbe stato occasionale e superabile mediante misure meno invasive. Ha infine valorizzato l’estraneità dell’ex gestore alla compagine societaria e alla gestione attuale, la presenza di amministratori professionisti, l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e l’asserita contraddittorietà tra l’interdittiva e altri atti favorevoli relativi all’affidabilità delle società coinvolte.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti. Ha ribadito che l’informativa antimafia è una misura preventiva fondata su una prognosi di pericolo e non richiede l’accertamento penale definitivo dell’infiltrazione; gli elementi devono essere valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, senza applicazione della regola penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il decorso del tempo non rende di per sé inutilizzabili i fatti risalenti, quando questi concorrano a formare un quadro complessivo ancora sintomatico del rischio infiltrativo. Le vicende penali concernenti estorsione, usura e turbata libertà degli incanti sono state ritenute dotate di particolare valore inferenziale in quanto riconducibili ai reati-spia di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011; la prescrizione o l’archiviazione per particolare tenuità non impediscono alla Prefettura di valorizzare, sul piano preventivo, gli elementi fattuali emergenti dai procedimenti penali. Il Collegio ha ritenuto significativo anche il rapporto di padrinato con il figlio di un soggetto appartenente a una famiglia mafiosa, considerando poco verosimile, nel ristretto contesto locale, l’ignoranza della caratura criminale dei familiari e attribuendo rilievo alla possibile intensità dei legami familiari e personali. È stata ritenuta legittima anche la valorizzazione dell’omessa dichiarazione, durante l’audizione, dei rapporti lavorativi intercorsi per più anni tra l’impresa individuale del precedente gestore e il soggetto controindicato: la loro natura non apicale, stagionale o non continuativa non è stata ritenuta decisiva, poiché la presenza nell’organizzazione imprenditoriale di un lavoratore contiguo ad ambienti criminali può concorrere alla prognosi di rischio anche in assenza di prova di un’influenza concreta sulle decisioni aziendali. Il motivo procedimentale è stato respinto perché l’elemento realmente comunicato e sottoposto al contraddittorio era la vicinanza del gestore a soggetti controindicati; il rapporto lavorativo, emerso successivamente all’audizione, è stato considerato non un autonomo elemento sintomatico preesistente occultato, ma un argomento utilizzato per confutare le dichiarazioni dell’interessato circa l’assenza di rapporti con la famiglia controindicata. Non era quindi necessaria una rinnovazione del contraddittorio. È stata inoltre ritenuta legittima l’esclusione della prevenzione collaborativa, poiché il quadro non evidenziava contatti meramente sporadici e la perdurante titolarità del 90% delle quote in capo ai figli del precedente gestore, da lui consigliati e supportati, impediva di considerare superata la situazione di rischio; la nomina di amministratori terzi e l’adozione del modello organizzativo 231 non sono state ritenute sufficienti. La censura di contraddittorietà è stata esclusa perché riferita a procedimenti e atti autonomi. L’istanza istruttoria è stata disattesa. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La norma configura una fattispecie preventiva di pericolo: l’informativa può fondarsi su elementi sintomatici e presuntivi, valutati unitariamente, senza necessità di provare l’infiltrazione già realizzata.

  • art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011

    Include estorsione, usura e turbata libertà degli incanti tra i reati-spia, cui il legislatore attribuisce peculiare valore inferenziale ai fini della valutazione del rischio infiltrativo.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Attribuisce rilievo, ai fini dell’informazione antimafia, alla sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; la Prefettura esercita una valutazione prognostica e discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, travisamento o difetto istruttorio.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Il prefetto ... ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa

    Il contraddittorio preventivo deve riguardare gli elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione. Non è necessario reiterare la comunicazione quando un dato successivamente acquisito sia utilizzato come argomento di confutazione delle dichiarazioni dell’interessato e l’elemento sintomatico essenziale sia già stato comunicato e discusso.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa sono riferite alle situazioni di agevolazione occasionale o di contatti sporadici; la loro applicazione non è dovuta quando il quadro complessivo evidenzi una situazione non occasionale e persistano legami societari e familiari significativi.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale fondamento delle misure di prevenzione collaborativa e del principio di gradualità, ma non impone l’applicazione della misura meno invasiva quando l’Amministrazione motivatamente escluda l’occasionalità dell’agevolazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento espone, anche mediante motivazione per relationem, gli elementi fattuali e valutativi che sostengono la prognosi di rischio infiltrativo.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva è una misura preventiva fondata su una prognosi di pericolo: non occorre dimostrare l’infiltrazione mafiosa già realizzata né acquisire una condanna penale definitiva, essendo sufficienti elementi sintomatici e presuntivi valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non.
  • Il decorso del tempo non determina, da solo, l’irrilevanza o l’inutilizzabilità dei fatti risalenti ai fini dell’interdittiva; tali fatti possono concorrere alla prognosi attuale quando, insieme ad altri elementi, compongano un quadro complessivo ancora indicativo del rischio di condizionamento.
  • La prescrizione, l’assoluzione, il proscioglimento o l’archiviazione in sede penale non impediscono alla Prefettura di valutare, sul distinto piano della prevenzione, i fatti e le prospettazioni emergenti dal procedimento penale, soprattutto quando riguardino reati-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011.
  • Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 deve riguardare gli elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione. Non occorre una nuova comunicazione per ogni ulteriore dato acquisito dopo l’audizione quando tale dato sia utilizzato come argomento di confutazione delle dichiarazioni dell’interessato e il nucleo sintomatico della vicinanza a soggetti controindicati sia già stato comunicato e sottoposto al contraddittorio.
  • La presenza nell’organizzazione imprenditoriale di un dipendente o collaboratore contiguo ad ambienti criminali può concorrere alla prognosi di infiltrazione anche se il soggetto non riveste ruoli apicali, il rapporto è stagionale o non continuativo e non siano dimostrati specifici atti di influenza sulle decisioni dell’impresa.
  • Le misure di prevenzione collaborativa sono appropriate per situazioni di agevolazione o contatto meramente occasionale e sporadico; la loro mancata applicazione è legittima quando il quadro complessivo evidenzi una pluralità o durata significativa dei rapporti controindicati e persistano legami societari e familiari idonei a mantenere attuale il rischio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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