Sentenza del 12/11/2015 n. 4865 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Determinazione reddito d'impresa - Costi - Deducibilità - Requisiti - Certezza - Obiettiva determinabilità - Indennità suppletiva di clientela - Indennità meritocratica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe indennità suppletiva di clientela e meritocratica non sono deducibili nell'esercizio in cui vengono accantonate nel relativo fondo, poiché in quel momento non è ancora certa né la loro debenza né l'ammontare. La deduzione potrà avvenire solo nell'esercizio in cui maturano concretamente i presupposti per la corresponsione e l'importo diventa obiettivamente determinabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, degli accantonamenti effettuati per l'indennità suppletiva di clientela e per l'indennità meritocratica. L'art. 75, comma 2, del TUIR consente l'imputazione dei costi all'esercizio di competenza solo quando la loro esistenza sia certa e il relativo ammontare sia determinabile in modo obiettivo. Secondo il principio affermato, tali requisiti non sussistono quando la corresponsione delle indennità dipende da eventi futuri e incerti o dal buon fine delle prestazioni.
Norme richiamate
Art. 75, comma 2, del TUIR
I ricavi e i costi di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare vanno imputati all'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
La norma impone di rinviare la deduzione dei costi all'esercizio in cui risultino certi sia il diritto alla prestazione sia il relativo ammontare. Un semplice accantonamento contabile non è sufficiente quando la debenza dipende da eventi futuri e incerti.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale, un costo deve essere effettivamente maturato e non soltanto stimato o contabilmente accantonato.
- Quando la corresponsione di un'indennità o di una provvigione dipende da condizioni future, dal buon fine dell'operazione o da valutazioni non ancora definite, manca il requisito della certezza.
- La deduzione deve essere effettuata nell'esercizio in cui il diritto al pagamento diventa attuale e l'importo è determinabile con criteri oggettivi.
- Gli accantonamenti a fondi rischi o oneri non sono automaticamente deducibili se rappresentano passività solo eventuali o probabilistiche.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contratto, le condizioni di maturazione del compenso e il momento esatto in cui l'obbligazione diventa certa e quantificabile.
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