Cassazione Civile, Ordinanza n. 29104/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente agli importi definiti con la procedura agevolata e alle relative cartelle di pagamento; per il residuo ha rigettato il ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese, rilevando sia la parziale definizione agevolata sia il fatto che gli ulteriori importi risultavano comunque già versati. È stato anche dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società attiva nella vendita al dettaglio tramite supermercati. L’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili e notificava anche avvisi ai soci per la rideterminazione dei redditi di partecipazione. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo in parte; la CTR, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto quello incidentale dei contribuenti. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato, in modo cumulativo e frammentario, violazione di norme sostanziali e processuali, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, contestando la carenza di motivazione degli atti impositivi e la ripresa a tassazione di varie voci di costo (rimborsi viaggio dell’amministratore, affitto della foresteria, spese auto, minusvalenze per cessione di partecipazione, sponsorizzazioni); con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla minusvalenza derivante dalla cessione di un’autovettura Audi A3. Nelle more, i ricorrenti avevano anche chiesto la declaratoria di estinzione per definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016, documentando il parziale condono di alcune cartelle e il pagamento integrale di altre.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
definizione agevolata / rottamazione delle cartelle
La presentazione della documentazione di adesione e l’avvenuta definizione di alcune cartelle determinano, nei limiti di tali importi, la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella parte di giudizio estinta per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Non è consentito cumulare in modo indistinto censure di violazione di legge, vizio processuale e vizio di motivazione senza rendere riconoscibile l’oggetto specifico di ciascuna doglianza; il ricorso che mira a una rivalutazione del merito è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulti implicitamente disattesa dalla decisione che ha già escluso l’inerenza/strumentalità del bene o della posta contestata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può articolare censure promiscue e non specifiche, sovrapponendo violazione di legge, omesso esame di fatti e vizi motivazionali senza indicare con precisione quali passaggi della decisione siano investiti da ciascuna doglianza.
- È inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, richieda alla Corte di legittimità una nuova valutazione del merito e delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti già logicamente assorbita o implicitamente respinta dalla motivazione su un punto più ampio della controversia.
- La definizione agevolata di alcune posizioni iscritte a ruolo determina la cessazione della materia del contendere solo entro i limiti degli importi effettivamente definiti, restando il giudizio proseguibile per le residue pendenze.
- Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese relative alla parte di controversia definita restano a carico di chi le ha anticipate; per il residuo, la Corte può compensare le spese in considerazione della complessiva vicenda processuale.
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