Ordinanza n. 248/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli con il quale si dispone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottata dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha ritenuto decisiva la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, che l'asseverazione prodotta fosse stata redatta da un professionista abilitato, requisito richiesto anche per l'annualità 2021 dall'art. 44 del d.l. n. 73 del 2022. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La decisione è fondata sulla mancata prova che l'asseverazione presentata dal ricorrente fosse stata prodotta da un professionista abilitato, come richiesto dall'art. 44 del d.l. n. 73 del 2022, anche con riferimento all'annualità 2021. Il TAR ha richiamato, quale precedente in caso analogo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1572 del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; è richiamato quale base normativa della domanda cautelare.
art. 44 d.l. n. 73/2022
Richiede, secondo il giudice, che l'asseverazione sia prodotta da un professionista abilitato, requisito applicabile anche all'annualità 2021.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda cautelare contro la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale, la mancata prova che l'asseverazione sia stata redatta da un professionista abilitato esclude, secondo la decisione, la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto.
- Il requisito relativo alla provenienza dell'asseverazione da un professionista abilitato, previsto dall'art. 44 del d.l. n. 73 del 2022, è stato ritenuto applicabile anche alle asseverazioni riferite all'annualità 2021.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →