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Sentenza

Sentenza n. 7403/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto dell’istituto scolastico che, a partire dall’anno scolastico 2025-2026, ha trasferito d’ufficio la studentessa dal quarto anno del percorso liceale quadriennale sperimentale al quarto anno del corrispondente corso quinquennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato l’atto con cui l’istituto, dopo aver rilevato nel settembre 2024 che la studentessa era stata ammessa direttamente alla seconda classe della scuola primaria in seguito a un esame di idoneità, l’ha iscritta d’ufficio al corso liceale quinquennale anziché al quarto e ultimo anno del percorso quadriennale sperimentale, ritenendo che l’abbreviazione già fruita nella primaria impedisse l’iscrizione al percorso sperimentale ai sensi dell’art. 5 del d.m. MIUR n. 567/2017. Il TAR Puglia aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile il divieto e giustificato il tardivo intervento in autotutela dalla pretesa apparente rappresentazione dei fatti resa dai genitori. In appello è stato dedotto, in primo luogo, che mancavano i presupposti per l’autotutela oltre il termine legale, non essendo stata fornita prova di dichiarazioni false e dovendosi considerare l’errore materiale ammesso dalla stessa scuola; è stata inoltre censurata l’assenza di una comparazione tra interesse pubblico e interesse della studentessa. Con gli ulteriori motivi si è contestata l’affermazione che la studentessa non avesse seguito un regolare percorso scolastico, richiamando l’obbligo di istruzione almeno decennale; si è negato che il dirigente potesse imporre d’ufficio il mutamento del corso di studi; e si è dedotta la violazione dell’autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa della famiglia. La studentessa, iscritta al percorso sperimentale dal 2022-2023 e con media del primo quadrimestre 2025-2026 pari a 9,55, ha conseguito nel luglio 2026 il diploma del liceo quadriennale con voto 100/100.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto persistente l’interesse all’appello e all’annullamento nonostante il conseguimento del diploma: una pronuncia di improcedibilità avrebbe consolidato il rigetto del ricorso e avrebbe potuto travolgere gli atti favorevoli adottati in esecuzione delle misure cautelari. Ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri tre. L’atto impugnato, quale che fosse il nome attribuitogli dall’amministrazione, aveva sostanzialmente annullato l’ammissione originaria al percorso quadriennale e trasferito la studentessa al corso quinquennale; doveva quindi essere qualificato come annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il riesame era intervenuto a circa due anni dall’ammissione, oltre il termine di dodici mesi applicabile ratione temporis. Non ricorrevano le condizioni per superare tale limite in caso di falsa rappresentazione: anche prescindendo dalla prova di una rappresentazione oggettivamente difforme, l’amministrazione non era incolpevole, poiché il dato ostativo risultava dal fascicolo personale ed era verificabile presso la scuola primaria; l’istituto aveva inoltre riconosciuto un proprio errore materiale. L’atto era illegittimo anche perché non conteneva alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello della studentessa a proseguire un percorso formativo già intrapreso, particolarmente rilevante trattandosi di una minorenne. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato accolto e gli atti amministrativi impugnati annullati. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Posta tale premessa, l’atto impugnato è illegittimo perché privo di un presupposto indefettibile del provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, e cioè quello della sua tempestività.

    L’annullamento d’ufficio è soggetto al termine di dodici mesi applicabile ratione temporis; la sua violazione rende illegittimo l’atto, salvo che ricorrano le condizioni che consentono di superare il limite temporale.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    In estrema sintesi, quindi, il tardivo esercizio del potere di annullamento in autotutela per falsa rappresentazione dei fatti è ammesso soltanto se (e nella misura in cui) ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) l’istante ha rappresentato all’Amministrazione – con la propria istanza – uno stato dei fatti oggettivamente difforme rispetto a quello esistente in rerum natura; b) nella contingenza del singolo caso l’Amministrazione è incolpevole, nel senso cioè che non avrebbe mai potuto accorgersi del mendacio dell’istante.

    La deroga al limite temporale per falsa rappresentazione presuppone sia una rappresentazione dei fatti oggettivamente difforme sia l’incolpevolezza dell’amministrazione, che non deve aver potuto rilevare la falsità. La colpa, anche concorrente, dell’amministrazione esclude la deroga.

Massime di principio

  • Un atto che, al di là del nomen juris, rimuove gli effetti di una precedente ammissione per asseriti vizi di legittimità e determina il trasferimento dell’interessato a un diverso percorso formativo va qualificato come annullamento d’ufficio e deve rispettare i presupposti e i limiti temporali previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • La deroga al termine per l’annullamento d’ufficio in caso di falsa rappresentazione dei fatti richiede sia che l’interessato abbia rappresentato una situazione oggettivamente difforme da quella reale, sia che l’amministrazione sia incolpevole e non avrebbe potuto accorgersi dell’errore; la colpa anche concorrente dell’amministrazione impedisce di avvalersi della deroga.
  • L’annullamento d’ufficio di un’ammissione a un percorso scolastico deve essere preceduto da una valutazione comparativa dell’interesse pubblico e degli interessi privati sacrificati, compreso l’interesse dello studente alla continuità di un percorso formativo già avviato; l’omissione di ogni comparazione rende illegittimo il provvedimento.
  • Il conseguimento, nelle more dell’appello, del titolo di studio perseguito non determina di per sé l’improcedibilità quando l’accoglimento o il rigetto nel merito può incidere sulla stabilità degli atti favorevoli adottati dall’amministrazione in esecuzione di misure cautelari.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAutotutela
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesse

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