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Sentenza

Sentenza n. 6357/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. m pi.A00DGRUF. Registro dei decreti direttoriali R. 0002389. 18.12.2024 (all.to 1), pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero il 13.1.2025 (all.to 2), di approvazione della graduatoria di merito per il passaggio nell’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, in seno alla procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, indetta con Decreto del Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale n. 1643 del 13 settembre 2024 (all.to 3), ai sensi dell’articolo 18, commi 6, 7 e 8 del CCNL del Comparto funzioni centrali 2019/2021, nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione n. 204, con il punteggio di 63,5; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. m pi.A00DGRUF2517, del 25.1.2025 (all.to 4), a mezzo del quale si è riscontrato negativamente il reclamo proposto dal ricorrente (all.to 5); - del successivo Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie n. 162, del 6 febbraio 2025 - di approvazione dell’elenco afferente al passaggio area funzionari famiglia professionale “funzionario giuridico – amministrativo – contabile” (all.to 6) E PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del ricorrente alla rettifica del proprio punteggio (da 63,5 a 70,5), con conseguente collocamento dalla posizione 204 alla 129 o altri (punteggi e posizione) riconosciuti/a da codesto Ecc.mo Tribunale come conformi alla legge, con discendente diritto alla sottoscrizione del contratto di lavoro con inquadramento nell’area dei funzionari, famiglia professionale dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, presso la resistente Amministrazione; previo annullamento/disapplicazione, qualora occorra, dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai controinteressati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROBLES GIANMICHELE il 16\4\2025: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del verbale n. 4, datato 12.11.2024, del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per le Risorse l’Organizzazione e l’Innovazione digitale, Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, non pubblicato, conosciuto la prima volta in quanto depositato presso la Segreteria del T.A.R. in data 2 aprile 2025 (cfr. all.to 9 alla Memoria difensiva del Ministero - all.to 1)

Giustizia amministrativa202503355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria per la progressione tra le aree al profilo di funzionario giuridico-amministrativo-contabile, nella parte in cui ha escluso la valutazione del servizio militare e collocato il ricorrente al posto n. 204 con 63,5 punti, nonché il rigetto del reclamo, il successivo elenco degli aventi titolo e il verbale della commissione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il passaggio all’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, il rigetto del reclamo, il successivo elenco relativo al passaggio di area e, con motivi aggiunti, il verbale della commissione del 12 novembre 2024. Ha dedotto la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, dell’art. 18, commi 6, 7 e 8, del CCNL Funzioni centrali 2019-2021, degli artt. 930 e 2050 del d.lgs. 66/2010, del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e degli artt. 6, 7 e 9 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste. La controversia riguardava il mancato riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio militare prestato nella Marina Militare dal 2004 al 2011, anteriormente al transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. L’Amministrazione aveva valutato soltanto il servizio civile, ritenendo non computabile il servizio militare perché svolto in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 165/2001. Il ricorrente sosteneva che il servizio militare dovesse essere valutato alla stregua del servizio civile e chiedeva l’incremento del punteggio da 63,5 a 70,5, il passaggio dalla posizione 204 alla posizione 129 o ad altra posizione corrispondente, nonché l’inquadramento nell’area dei funzionari. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che non era stata fornita la prova della riconducibilità di tutti gli anni di servizio militare all’area degli assistenti e al profilo giuridico-amministrativo-contabile.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto illegittima la decisione dell’Amministrazione di escludere integralmente il servizio militare solo perché prestato in regime di diritto pubblico, in contrasto con il principio di simmetria previsto dall’art. 2050 del d.lgs. 66/2010 tra servizio militare e servizi civili presso enti pubblici. La valutabilità del servizio militare non è però automatica né indistinta: il bando attribuiva punteggio all’esperienza maturata nell’area di provenienza e richiedeva quindi una ragionevole coerenza funzionale tra le mansioni svolte e l’area professionale rilevante. Il ricorrente non ha dimostrato che l’intero servizio militare fosse riconducibile all’area degli assistenti o a mansioni giuridico-amministrativo-contabili. Il transito nei ruoli civili nelle corrispondenti aree funzionali costituisce però un elemento significativo, poiché implica una valutazione amministrativa di equivalenza professionale, sebbene non consenta di stabilire da solo la durata del periodo di servizio effettivamente coerente. L’Amministrazione dovrà pertanto riavviare il procedimento, anche acquisendo chiarimenti e documenti dal ricorrente, accertare da quale momento il servizio militare sia riconducibile alle aree di competenza indicate dalla lex specialis e rideterminare conseguentemente punteggio e posizione in graduatoria. Non è stato riconosciuto il punteggio massimo richiesto né direttamente disposto l’inquadramento nell’area dei funzionari. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate per l’accoglimento soltanto parziale.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale parametro della disciplina delle progressioni tra le aree del personale pubblico.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    L’Amministrazione lo aveva invocato per sostenere che il servizio militare, svolto in regime di diritto pubblico, non fosse valutabile come esperienza nell’area degli assistenti; il TAR ha escluso che tale regime determini l’automatica irrilevanza del servizio.

  • art. 18, commi 6, 7 e 8, CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2021

    Disciplina la progressione tra le aree e la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità maturate.

  • art. 2050 d.lgs. 66/2010

    I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

    Stabilisce un principio di simmetria tra valutazione del servizio militare e valutazione del servizio civile, senza imporre però l’equiparazione automatica di ogni mansione militare a qualunque area professionale.

  • art. 64 c.p.a.

    Il ricorrente aveva l’onere di provare la coerenza delle mansioni militari svolte con l’area professionale per la quale chiedeva il punteggio.

  • artt. 930 e 2050 d.lgs. 66/2010

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della rilevanza del servizio militare e del transito nei ruoli civili; la decisione fonda specificamente l’accoglimento sul principio di simmetria dell’art. 2050.

  • art. 6 del bando

    Richiede, ai fini del punteggio, l’esperienza maturata nell’area di provenienza e rinvia alle aree professionali degli operatori, degli assistenti e dei funzionari.

Massime di principio

  • Il servizio militare effettivo non può essere escluso dalla valutazione in una procedura selettiva o di progressione tra le aree per il solo fatto di essere stato prestato in regime di diritto pubblico; opera il principio di simmetria con la valutazione dei servizi civili presso enti pubblici previsto dall’art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
  • La valutazione del servizio militare ai fini del punteggio non è tuttavia automatica per ogni mansione e per l’intera durata del servizio: deve essere verificata la ragionevole coerenza funzionale tra le attività concretamente svolte e l’area o il profilo professionale valorizzato dalla lex specialis.
  • La coerenza funzionale richiesta non implica la perfetta identità formale delle qualifiche o delle mansioni, ma deve essere apprezzata in modo sostanziale, considerando la pertinenza delle competenze maturate rispetto al ruolo da ricoprire.
  • Il transito del dipendente militare nei ruoli civili in corrispondenti aree funzionali costituisce un elemento probatorio significativo dell’equivalenza professionale già riconosciuta dall’amministrazione di provenienza, ma non dimostra necessariamente che l’intera precedente carriera militare fosse svolta in mansioni coerenti con l’area valorizzabile.
  • Quando l’amministrazione abbia escluso integralmente il servizio militare con una motivazione meramente formalistica collegata al regime pubblicistico del rapporto, deve riaprire l’istruttoria, acquisire se necessario chiarimenti e documenti dall’interessato e rideterminare il punteggio sulla base del periodo di servizio effettivamente coerente con l’area professionale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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