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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17877/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Valentina Oresta avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 19/6/2023, ritenendo i motivi del gravame generici in violazione dell'art. 581 c.p.p. La difesa ha impugnato tale ordinanza in Cassazione sostenendo che l'atto di appello conteneva motivazioni specifiche: censura della mancata concessione delle attenuanti generiche, descrizione delle modalità del fatto (assenza di 'messa in scena', permanenza nel cortile), elementi sulla personalità e comportamento successivo (pronto ritorno nel luogo di detenzione), e che la Corte territoriale aveva invece effettuato un giudizio di merito anziché limitarsi al sindacato di ammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il criterio dell'art. 581 c.p.p. e la giurisprudenza (Sez. U, n. 8825/2016) secondo cui l'appellante deve indicare, anche nelle linee essenziali, le ragioni che giustificano una diversa valutazione rispetto al primo giudice. Nel caso specifico l'atto di appello conteneva elementi e argomentazioni idonei a individuare l'ambito di rivalutazione (mancata concessione delle attenuanti generiche e circostanze fattuali concrete) e la Corte territoriale aveva invece pronunciato valutazioni di merito (es.: valutazione dell'effetto delle stesse circostanze sulle attenuanti) non pertinenti alla sola verifica di ammissibilità. Conseguentemente la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, con riferimento ai capi e punti della decisione.

  • art. 385, comma quarto, cod. pen.

    Richiamato nel confronto sulla possibilità di valutare una circostanza sia ai fini di una attenuante specifica sia ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha censurato la valutazione di merito della Corte territoriale su tale duplice valenza.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il tenore della specificità richiesta all'atto di impugnazione: non sono ammissibili obiezioni generiche, occorre confronto con i passaggi motivazionali specifici e indicazione delle ragioni per cui non si condivide la valutazione del primo giudice.

Massime di principio

  • L'atto di appello deve contenere rilievi puntuali e confrontarsi, anche nelle linee essenziali, con i specifici passaggi della motivazione della decisione impugnata; contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Se l'appello espone concretamente fatti o ragioni che smentiscono o mitigano la valutazione del primo giudice, tali elementi rendono l'impugnazione specifica e devono essere valutati nel merito dalla Corte d'appello, non dichiarati inammissibili per genericità.
  • La Corte d'appello, nella verifica di ammissibilità, deve limitarsi a un controllo formale sulla specificità dei motivi e non svolgere un sindacato di merito sulla fondatezza delle argomentazioni dell'appellante.
  • Quando la parte reiteri le richieste di primo grado in appello è necessario che tali richieste siano confrontate con le ragioni espresse nella decisione impugnata, spiegando perché non si condividono le conclusioni del primo giudice.
  • Circostanze fattuali debolmente favorevoli alla difesa (es. modalità del fatto, comportamento successivo) devono essere rese oggetto di valutazione in sede di merito: la loro esistenza o incidenza non può essere esclusa con una pronuncia di inammissibilità se sono state adeguatamente indicate nell'atto di appello.
  • In caso di errata valutazione di ammissibilità che scivoli nel merito, la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare gli atti al giudice d'appello per il corretto esame di secondo grado.

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