Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1935/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 110 in favore dell’impresa controinteressata, con collocazione della ricorrente al secondo posto della graduatoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 110 e gli atti connessi della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro quadriennale per la fornitura, mediante somministrazione, di materiale specialistico di neurochirurgia per le Aziende sanitarie del bacino della Sicilia orientale. Sono state contestate, in particolare, le risultanze della valutazione tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria e la conseguente graduatoria, nella quale la ricorrente era stata collocata al secondo posto. Il ricorso conteneva anche riserva di proporre domanda risarcitoria e motivi aggiunti. Né la stazione appaltante né l’aggiudicataria si sono costituite. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una nota attestante la sopravvenuta aggiudicazione del medesimo lotto in suo favore e ha chiesto il rinvio della trattazione o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la sopravvenuta aggiudicazione del lotto n. 110 alla ricorrente ha integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio. Il Collegio ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il soddisfacimento sopravvenuto della pretesa fosse avvenuto in sostanziale accoglimento delle censure e contestazioni formulate dalla ricorrente. L’Azienda ospedaliera è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato ove versato. Le spese sono state compensate nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie riconosciuto alla ricorrente unitamente alla condanna alle spese di lite.

Massime di principio

  • La sopravvenuta aggiudicazione in favore del ricorrente, quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere con l’impugnazione dell’aggiudicazione originaria, determina la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia sostanzialmente determinato il soddisfacimento della posizione azionata e l’esito ipotetico della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.