Sentenza n. 1935/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 110 in favore dell’impresa controinteressata, con collocazione della ricorrente al secondo posto della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 110 e gli atti connessi della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro quadriennale per la fornitura, mediante somministrazione, di materiale specialistico di neurochirurgia per le Aziende sanitarie del bacino della Sicilia orientale. Sono state contestate, in particolare, le risultanze della valutazione tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria e la conseguente graduatoria, nella quale la ricorrente era stata collocata al secondo posto. Il ricorso conteneva anche riserva di proporre domanda risarcitoria e motivi aggiunti. Né la stazione appaltante né l’aggiudicataria si sono costituite. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una nota attestante la sopravvenuta aggiudicazione del medesimo lotto in suo favore e ha chiesto il rinvio della trattazione o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la sopravvenuta aggiudicazione del lotto n. 110 alla ricorrente ha integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio. Il Collegio ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il soddisfacimento sopravvenuto della pretesa fosse avvenuto in sostanziale accoglimento delle censure e contestazioni formulate dalla ricorrente. L’Azienda ospedaliera è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato ove versato. Le spese sono state compensate nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie riconosciuto alla ricorrente unitamente alla condanna alle spese di lite.
Massime di principio
- La sopravvenuta aggiudicazione in favore del ricorrente, quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere con l’impugnazione dell’aggiudicazione originaria, determina la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia sostanzialmente determinato il soddisfacimento della posizione azionata e l’esito ipotetico della controversia.
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