Sentenza n. 2305/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi seguito di sentenza n. 3602/2023 depositata in data 26/10/2023 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3602/2023, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3602/2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrisponderle € 1.477,73, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, per attività svolte negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. La ricorrente ha documentato la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo in data 4 gennaio 2024. Ha inoltre dedotto la persistente mancata esecuzione della sentenza e chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario, non erano comprese nell’oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che la mancata esecuzione era rimasta incontestata e che risultavano incontestati sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di pagare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la somma di € 1.477,73, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato considerato connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 7 CCNL 2001
Costituisce il fondamento contrattuale della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato civile posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria dell’amministrazione, la produzione della sentenza da eseguire, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- Quando l’amministrazione non contesta la persistente mancata esecuzione del giudicato né fornisce elementi sull’adempimento, e risultano incontestati l’an e il quantum della somma dovuta, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento dell’importo stabilito dal titolo, comprensivo degli interessi riconosciuti.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, individuandone poteri e termine di esecuzione.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un ufficio pubblico, quando costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali del funzionario incaricato, può essere espletato senza liquidazione di un compenso ulteriore.
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