Sentenza del 18/03/2016 n. 5402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita applicazione del regime IVA del margine di utile alle operazioni del 2003 relative all'acquisto intracomunitario e alla rivendita in Italia di veicoli usati. Secondo l'Amministrazione, i contribuenti avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime speciale, tra cui il definitivo assolvimento dell'IVA a monte da parte dei precedenti cedenti e la loro appartenenza a una delle categorie soggettive previste dalla legge. Non era sufficiente la mera annotazione del regime del margine sulle fatture, soprattutto poiché dai libretti di circolazione risultava che i veicoli erano stati originariamente intestati a società di autonoleggio, normalmente legittimate a detrarre l'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i quattro giudizi, rilevando l'unitarietà dell'accertamento riguardante la società e i soci per effetto della trasparenza fiscale delle società di persone. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ma ha accolto il secondo e il terzo, stabilendo che l'onere di provare i presupposti del regime del margine grava sul contribuente e che la regolarità formale della fattura non è sufficiente. Il cessionario professionale deve svolgere verifiche sostanziali diligenti quando emergano elementi di sospetto. Le sentenze della CTR sono state cassate senza rinvio e, decidendo nel merito, sono stati rigettati i ricorsi originari dei contribuenti. La società e i soci sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, pari a 8.800 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 41/1995, art. 36, convertito dalla L. n. 85/1995
"regime del margine di utile"
Il regime del margine è un regime IVA speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario. È applicabile solo se il bene è stato acquistato da un soggetto che ha assolto definitivamente l'IVA senza poterla detrarre, oppure rientra nelle specifiche categorie soggettive previste dalla norma.
D.P.R. n. 917/1986, art. 5 TUIR
"imputazione dei redditi a ciascun socio"
Il reddito delle società di persone viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Per questo l'accertamento della società e quello dei soci devono essere trattati unitariamente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
"litisconsorzio necessario originario"
Quando l'accertamento societario incide automaticamente sui redditi dei soci, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni personali del singolo interessato.
Art. 2697 c.c.
Chi intende avvalersi del regime fiscale speciale deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente. L'Amministrazione non deve necessariamente fornire la prova diretta della detrazione effettivamente operata.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
"decidendo la causa nel merito"
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la controversia dopo aver cassato le sentenze di merito.
Art. 111, comma 2, Costituzione; artt. 6 e 13 CEDU
"ragionevole durata del processo"
La riunione dei procedimenti separati è stata ritenuta conforme all'esigenza di evitare formalità inutili e assicurare una decisione unitaria in tempi ragionevoli.
Art. 26-bis della Direttiva 77/388/CEE, introdotto dalla Direttiva 94/5/CE
"regime fiscale speciale"
La disciplina unionale giustifica il regime del margine come strumento per evitare la doppia imposizione, ma ne subordina l'applicazione alla mancata detrazione dell'IVA nella precedente fase della catena commerciale.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine costituisce un'eccezione al regime ordinario: chi lo applica deve dimostrare concretamente che ne ricorrono tutti i presupposti sostanziali.
- La dicitura apposta in fattura dal cedente non è sufficiente, da sola, a provare la legittimità del regime del margine; servono elementi documentali e verifiche coerenti sulla storia fiscale del bene.
- Il cessionario professionale deve controllare, nei limiti della ragionevole diligenza, la posizione del cedente e l'eventuale mancata detrazione dell'IVA a monte, soprattutto quando emergano anomalie dai documenti disponibili, come l'intestazione originaria a società di autonoleggio.
- Il rischio fiscale dell'applicazione indebita del regime può ricadere sul cessionario che non abbia effettuato le verifiche sostanziali necessarie; la buona fede non deriva automaticamente dal rispetto degli obblighi formali.
- La mancata conoscenza dell'irregolarità può incidere eventualmente sulle sanzioni, ma non elimina necessariamente il recupero dell'IVA dovuta.
- Nelle controversie riguardanti una società di persone e l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci, società e soci devono normalmente essere coinvolti in un giudizio unitario.
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