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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della deliberazione comunale del 17 marzo 2012 di approvazione della convenzione del 2 maggio 2012 per la realizzazione di una stazione di pompaggio, comunicazione della caducazione della convenzione e successive note comunali relative all’istanza presentata dalla società e al divieto di accesso e svolgimento di indagini sui terreni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota comunale del 3 giugno 2025 che comunicava la caducazione della convenzione stipulata il 2 maggio 2012, nonché la deliberazione consiliare n. 28 del 21 maggio 2025, con cui il Comune aveva annullato in autotutela la precedente deliberazione del 17 marzo 2012 di approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di una stazione di pompaggio. Con motivi aggiunti ha impugnato le note del 18 settembre, 7 ottobre e 17 ottobre 2025, concernenti il riscontro alle sue comunicazioni e istanze e la diffida ad accedere ai terreni o a svolgervi rilievi, carotaggi e altre indagini senza preventiva autorizzazione. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

La società ha dichiarato il 3 settembre 2026 la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti; il Comune ha aderito alla dichiarazione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati. In considerazione della soluzione transattiva della lite, ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla ricorrente e condivisa dalla resistente, comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e la parte resistente aderisce a tale dichiarazione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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