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Decreto interministeriale n. 124 del 27/05/2025

Adempimenti successivi alla cessazione della gestione commissariale degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto, adottato dal MIT di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’economia e delle finanze, dà attuazione all’art. 4, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 32/2019 per la chiusura della gestione commissariale relativa agli interventi infrastrutturali ex art. 86 l. n. 289/2002. Individua le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi, quelle cui trasferire gli interventi già completati e disciplina il riparto delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3250, nonché la sua chiusura. Sono previsti trasferimenti delle risorse entro 60 giorni, obblighi di monitoraggio e possibilità di revoca in caso di mancato rispetto dei termini, con successivo versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Individuazione delle amministrazioni subentranti e riparto delle risorse per la chiusura degli interventi ex art. 86 l. n. 289/2002 e della contabilità speciale n. 3250

Individuazione delle amministrazioni competenti e riparto delle risorse per la chiusura degli interventi ex art. 86 l. n. 289/2002

Il decreto interministeriale del 27 maggio 2025 è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’economia e delle finanze. Esso dà attuazione all’art. 4, commi 8, 9 e 11, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per completare la chiusura della gestione commissariale istituita per gli interventi infrastrutturali previsti dall’art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Base normativa e finalità dell’intervento

Le premesse richiamano la sequenza normativa che ha portato alla cessazione del Commissario ad acta e alla necessità di individuare le amministrazioni subentranti. In particolare, il decreto richiama:

  • l’art. 86 della l. n. 289/2002, che aveva previsto la nomina del Commissario ad acta per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria;
  • il d.l. n. 83/2012, che ha disposto la cessazione del Commissario ad acta al 31 dicembre 2018;
  • l’art. 4, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 32/2019, che demanda a un decreto interministeriale la ricognizione delle pendenze e la individuazione delle amministrazioni competenti e delle risorse da trasferire.

Il provvedimento si colloca quindi nella fase di chiusura definitiva della gestione commissariale, con passaggio delle competenze operative e delle disponibilità finanziarie alle amministrazioni ordinarie titolari.

Amministrazioni concertanti e istruttoria

Il decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con:

  • il Ministro delle imprese e del made in Italy;
  • il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le premesse richiamano l’istruttoria svolta dalle competenti direzioni generali del MIT e del MIMIT, anche sulla base della relazione prot. 33251 del 31 dicembre 2018 del Commissario ad acta e della ulteriore documentazione resa disponibile. Sono inoltre menzionati i pareri favorevoli al prosieguo dell’iter espressi con note n. 25509 del 12 dicembre 2024 e n. 12201 del 18 marzo 2025.

Individuazione delle amministrazioni competenti e subentro nei rapporti

L’art. 1 disciplina il subentro nelle posizioni giuridiche della cessata gestione commissariale:

  • al comma 1 dispone il subentro, nei rapporti attivi e passivi, delle amministrazioni competenti individuate nella colonna g) della tabella dell’allegato 1, per l’avvio o il completamento degli interventi ancora in corso;
  • al comma 2 dispone il trasferimento, alle amministrazioni competenti indicate nella colonna e) della tabella dell’allegato 2, degli interventi già completati dalla gestione commissariale.

Il comma 3 chiarisce che le amministrazioni subentranti assumono anche la gestione e manutenzione delle opere, con oneri a loro carico.

Risorse finanziarie e chiusura della contabilità speciale n. 3250

L’art. 2 disciplina il trattamento delle risorse finanziarie residue.

Il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve:

  • versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme giacenti sulla contabilità speciale n. 3250, nei limiti complessivi indicati nell’allegato 1;
  • procedere alla successiva riassegnazione, ai sensi del d.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, al MIMIT – Dipartimento per le politiche per le imprese e al MIT – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, secondo la ripartizione di cui alla colonna j) dell’allegato 1, per il successivo trasferimento alle amministrazioni competenti.

Il medesimo articolo prevede anche la chiusura d’ufficio della contabilità speciale n. 3250. Le risorse residue non rientranti nella procedura sopra descritta devono essere versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e sono definitivamente acquisite.

Le premesse quantificano le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 3250, al 12 settembre 2024, in euro 40.413.406,29.

Trasferimento delle risorse, CUP, monitoraggio e revoca

L’art. 3 disciplina la fase attuativa successiva alla riassegnazione delle somme.

Entro 60 giorni dalla riassegnazione prevista dall’art. 2, il MIMIT e il MIT, ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza, devono adottare propri provvedimenti di trasferimento delle risorse alle amministrazioni competenti indicate nell’allegato 1, colonna g). Tali provvedimenti devono indicare per ogni progetto:

  • gli interventi da completare;
  • il relativo Codice Unico di Progetto (CUP);
  • le modalità e i termini per la realizzazione.

È inoltre previsto che, in caso di mancato rispetto dei termini, i ministeri possano revocare totalmente o parzialmente le risorse trasferite, con successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato. I provvedimenti devono essere comunicati al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al momento della loro adozione.

Le amministrazioni destinatarie delle risorse devono:

  • monitorare l’avanzamento dei progetti;
  • coordinare le attività degli enti titolari degli interventi, individuati nell’allegato 1, colonna f), per l’avvio o il completamento dei lavori;
  • svolgere le attività tecnico-amministrative necessarie alla chiusura dei progetti;
  • provvedere ai pagamenti connessi agli interventi, inclusi quelli relativi ai contenziosi in essere;
  • versare al bilancio dello Stato le eventuali economie maturate.

Ulteriori trasferimenti per gli interventi completati

L’art. 4 prevede che, con uno o più successivi decreti del MIT di concerto con MIMIT e MEF, si provveda al trasferimento degli interventi completati di cui all’art. 1, comma 1, agli enti titolari degli stessi, individuati nella colonna f) della tabella dell’allegato 1.

Il decreto attuale, quindi, non esaurisce l’assetto finale di tutti gli interventi, ma costituisce il provvedimento di attuazione necessario per impostare il passaggio di competenze e risorse e per avviare la chiusura amministrativo-finanziaria della gestione commissariale.

Profili di legittimità e codificazione CUP

Tra le premesse, il decreto richiama anche la normativa generale sulla tracciabilità e sulla validità degli atti di finanziamento pubblico:

  • l’art. 41 del d.l. n. 76/2020;
  • l’art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della l. n. 3/2003.

Tali disposizioni impongono l’indicazione del CUP come elemento essenziale degli atti che dispongono finanziamenti pubblici o autorizzano progetti di investimento pubblico. Il richiamo è coerente con il contenuto dell’art. 3, che impone espressamente l’indicazione del CUP nei provvedimenti di trasferimento delle risorse.

Allegati e dati operativi

Gli allegati richiamati dal decreto sono parte integrante del provvedimento e contengono la mappatura operativa degli interventi:

  • allegato 1: interventi ancora da avviare o completare, con indicazione delle amministrazioni subentranti, degli enti titolari e della ripartizione delle risorse;
  • allegato 2: interventi già completati da trasferire alle amministrazioni competenti.

Il testo del decreto non riporta nel corpo articolato i singoli interventi e gli importi puntuali per ciascuna amministrazione, rinviando alle tabelle allegate per il dettaglio operativo.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto attua la disciplina speciale per la definizione degli interventi infrastrutturali già affidati al Commissario ad acta istituito dall’art. 86 della l. n. 289/2002. La norma di riferimento è l’art. 4, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 32/2019, che demanda a un decreto interministeriale l’individuazione delle amministrazioni subentranti, dei soggetti destinatari degli interventi completati e del riparto delle risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250.

Amministrazioni concertanti e istruttoria

L’atto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le premesse richiamano l’istruttoria svolta dalle competenti direzioni generali del MIT e del MIMIT, la relazione del Commissario ad acta e i pareri favorevoli espressi dai Ministeri concertanti con note del 12 dicembre 2024 e del 18 marzo 2025.

Subentro nelle attività e trasferimento degli interventi

L’art. 1 dispone il subentro delle amministrazioni competenti indicate nell’allegato 1, colonna g), nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale per l’avvio o il completamento degli interventi ancora non conclusi. Lo stesso articolo prevede il trasferimento, alle amministrazioni indicate nell’allegato 2, colonna e), degli interventi già completati dalla gestione commissariale. Le amministrazioni subentranti assumono la gestione e manutenzione delle opere con oneri a proprio carico.

Riparto delle risorse e chiusura della contabilità speciale

L’art. 2 disciplina il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 3250 e la successiva riassegnazione, ai sensi del d.P.R. n. 469/1999, al MIMIT e al MIT secondo la ripartizione indicata nell’allegato 1, colonna j), per il successivo trasferimento alle amministrazioni competenti. Le somme residue non ricomprese nella procedura sono versate a un apposito capitolo di entrata e definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. Le risorse disponibili al 12 settembre 2024 risultano pari a euro 40.413.406,29.

Obblighi di trasferimento, monitoraggio e revoca

L’art. 3 stabilisce che, entro 60 giorni dalla riassegnazione, il MIMIT e il MIT trasferiscono alle amministrazioni competenti le risorse, indicando per ciascun progetto il CUP, le modalità e i termini di realizzazione. In caso di mancato rispetto dei termini, i ministeri possono revocare in tutto o in parte le somme trasferite, con successivo versamento al bilancio dello Stato. Le amministrazioni beneficiarie devono monitorare l’attuazione, coordinare gli enti titolari, curare le attività tecnico-amministrative di chiusura, effettuare i pagamenti anche per i contenziosi in essere e riversare le eventuali economie.

Ulteriore trasferimento degli interventi completati

L’art. 4 rinvia a uno o più successivi decreti del MIT, di concerto con MIMIT e MEF, per trasferire gli interventi completati di cui all’art. 1, comma 1, agli enti titolari individuati nell’allegato 1, colonna f). Il decreto è quindi un atto di prima attuazione, che avvia il passaggio di competenze e risorse e demanda a ulteriori provvedimenti l’assetto finale degli interventi conclusi.

Come è indicizzato

Materieopere pubbliche e infrastrutturefinanziamenti e contributiappalti pubblicipnrr

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