Cassazione Penale, Sentenza n. 17951/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che i giudici di merito non avessero esaminato i documenti prodotti dalla difesa e che la motivazione fosse lacunosa circa l'individuazione della provenienza illecita del denaro e del relativo reato presupposto. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio volto a colmare le carenze motivazionali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione lamentando: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver valutato adeguatamente la documentazione difensiva atta a provare la lecita provenienza di somme (difformità tra i 1.700 euro indicati dal primo giudice e i 25.500 euro documentati dalla difesa); (ii) violazione dell'art. 192 c.p.p. per valutazione illogica di elementi neutri e per mancata risposta alle tesi difensive; (iii) violazione dell'art. 648 c.p. per mancanza di prova del reato presupposto, ossia l'assenza di adeguata individuazione della tipologia di delitto da cui le somme avrebbero avuto origine.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Usato dai ricorrenti per denunciare vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata valutazione dei documenti difensivi e quindi un vizio motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato per violazione dell'art. 192 c.p.p.; la Corte ha condiviso la censura che denunciava una valutazione illogica di elementi neutri e la mancata confutazione puntuale delle prospettazioni difensive.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferito alla violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p.; la Corte ha ritenuto che mancasse adeguata prova del reato presupposto e quindi sussistesse la doglianza di illegittimità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come principio che impone al giudice di valutare e confutare le risultanze e le tesi difensive; la Corte ha ravvisato che i giudici di merito non hanno adempiuto a tale obbligo.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha sottolineato che perché sussista il reato occorre individuare la tipologia del reato presupposto o fornire elementi concreti che colleghino il bene a un delitto specifico, non una mera affermazione di possesso ingiustificato.
Massime di principio
- La Corte di merito deve esaminare e motivare specificamente la valutazione dei documenti prodotti dalla difesa; non puo' limitarsi a richiamare per relationem le argomentazioni del primo grado.
- In ipotesi di ricettazione occorre, oltre all'accertamento dell'indebito possesso del bene, indicare con sufficiente precisione la tipologia del reato presupposto o fornire elementi concreti che consentano di ricollegare il bene a un delitto specifico.
- Fatti o elementi neutri (es. disponibilità di più telefoni, strumenti da confezionamento, contatti con persone con precedenti datati, occupazione irregolare di un immobile) non sono di per sè indice univoco di provenienza illecita: il giudice deve spiegare il nesso probatorio con il reato contestato.
- Se il primo giudice ha commesso un travisamento (es. errori sull'ammontare delle somme), il giudice di appello ha l'obbligo di esaminare e valutare i documenti prodotti per correggere o confermare quel travisamento; la mancata istruttoria o la mancata confutazione giustificata porta all'annullamento per carenza motivazionale.
- La motivazione deve essere sufficiente a mostrare perché le alternative lecite proposte dalla difesa sono ritenute non verosimili; la mera affermazione di scarsa capacità reddituale degli imputati non basta a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro.
- In caso di carenze motivazionali gravi la Cassazione puo' annullare e rinviare ad altra sezione per un nuovo giudizio che colmi i vizi indicati.
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