Sentenza del 12/01/2017 n. 588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso della maggiore Irpef trattenuta sulla liquidazione del fondo pensione. Sosteneva che una parte della prestazione, corrispondente al rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario delle somme accantonate, dovesse essere tassata con l'aliquota agevolata del 12,50%, anziché con il regime della tassazione separata applicato al capitale. Contestava inoltre che la Commissione tributaria regionale avesse ritenuto non provato il rendimento e non avesse esaminato certificazioni Enel e una relazione tecnica già depositate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente ai poteri istruttori del giudice tributario e alla valutazione dei mezzi di prova. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare documenti decisivi, erroneamente ritenuti assenti dagli atti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà valutare le certificazioni Enel e la relazione tecnica, eventualmente mediante CTU, accertare gli investimenti effettuati dal fondo, il rendimento effettivamente conseguito e la sua attribuzione alla posizione del contribuente. Solo la quota di rendimento finanziario netto potrà essere tassata al 12,50%; la parte residua resterà soggetta a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà determinare anche l'eventuale credito restitutorio e le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Dopo la riforma, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente o non convincente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
I poteri istruttori d'ufficio del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono essere utilizzati per colmare la totale carenza probatoria di una parte. Possono essere esercitati in presenza di obiettiva incertezza o quando i documenti siano nella disponibilità della controparte o di terzi.
Art. 2697 c.c.
Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'esistenza e l'entità del rendimento finanziario soggetto all'aliquota agevolata.
Art. 116 c.p.c.
La valutazione dell'idoneità e del peso delle prove appartiene al giudice di merito e, di regola, non può essere trasformata in una censura di violazione di legge in cassazione.
Art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. È rilevante in cassazione la motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, non il semplice difetto di sufficienza.
Cass. SS.UU. n. 13642/2011
Per le prestazioni in capitale di fondi previdenziali complementari riferite agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario è tassato con ritenuta del 12,50%. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece assoggettati integralmente a tassazione separata.
L. n. 482/1985, art. 6
Prevede l'aliquota del 12,50% applicabile alla quota di rendimento finanziario netto, secondo i limiti temporali e le modalità richiamate dalla giurisprudenza.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 16 e 17
Disciplinano il regime della tassazione separata applicabile alla parte della prestazione che non costituisce rendimento finanziario agevolabile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228/2012
La Corte ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto.
Massime di principio
- In controversie sul trattamento fiscale delle liquidazioni di fondi pensione, l'aliquota agevolata può applicarsi soltanto alla quota di rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento del capitale sul mercato finanziario, non alla mera differenza tra somme versate e somma liquidata.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire una prova concreta sia dell'esistenza sia dell'entità del rendimento finanziario agevolabile, mediante documentazione del fondo, certificazioni, rendiconti o altri elementi tecnici attendibili.
- Il giudice di merito deve esaminare i documenti decisivi ritualmente prodotti. Se fonda la decisione sull'assenza di documenti che invece risultano depositati, può configurarsi omesso esame di un fatto decisivo e la sentenza può essere cassata con rinvio.
- Il giudice tributario non può sostituirsi completamente alla parte nelle attività probatorie, ma può disporre acquisizioni o consulenze quando occorra integrare elementi già presenti o quando i documenti rilevanti siano nella disponibilità di terzi.
- In sede di rinvio, occorre ricostruire il funzionamento concreto del fondo, verificare gli investimenti, quantificare le eventuali plusvalenze e stabilire come tali rendimenti siano stati attribuiti alla posizione individuale del contribuente.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non comportano automaticamente il riconoscimento del rimborso: la spettanza e l'importo devono essere determinati dal giudice di merito sulla base della prova del rendimento effettivo.
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