Sentenza del 15/11/2017 n. 1633 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contraddittorio endo-procedimentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che l'avviso fosse illegittimo perché emesso senza preventiva redazione di un processo verbale di constatazione (PVC) e senza assegnazione di un termine per presentare osservazioni. La questione riguarda l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endo-procedimentale, distinguendo tra imposte dirette e IVA.
La decisione
È stato affermato che, quando l'accertamento non è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, l'Ufficio non è tenuto a redigere un PVC né ad assegnare il termine previsto per le osservazioni. Per le imposte dirette non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Diversamente, per l'IVA, in quanto tributo armonizzato, il contraddittorio preventivo è necessario: la sua omissione può determinare la nullità dell'avviso, ma soltanto se il contribuente indica nel ricorso quali specifiche ragioni avrebbe fatto valere e dimostra che esse avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'accertamento.
Norme richiamate
Normativa nazionale in materia di imposte dirette
Non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.
Principi dell'Unione europea applicabili all'IVA
Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, impongono il rispetto del contraddittorio endo-procedimentale prima dell'emissione dell'atto, la cui omissione rileva solo se il contribuente dimostra una concreta possibilità di incidere sul risultato.
Massime di principio
- L'obbligo di redigere un PVC e concedere un termine per le osservazioni presuppone, in linea generale, un'attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente; non deriva automaticamente da ogni accertamento.
- Per le imposte dirette, il contribuente non può presumere l'esistenza di un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo se l'accertamento è stato svolto senza accessi presso la sua sede.
- Per l'IVA, il contraddittorio preventivo assume maggiore rilevanza in quanto tributo armonizzato, ma l'omissione non determina automaticamente la nullità dell'avviso.
- Chi eccepisce la violazione del contraddittorio deve indicare concretamente quali osservazioni, documenti o argomenti avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto modificare l'accertamento.
- La contestazione del vizio deve quindi essere specifica e non meramente formale: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa e una possibile incidenza sul contenuto dell'atto.
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