Sentenza n. 7592/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sez. Lav. n. 415/2025, pubblicata il 21/03/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 415/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero a dare applicazione al riconoscimento. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva ottemperato al giudicato. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa esecutiva è stata ritenuta provata. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata altresì disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale relativa al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato con efficacia di giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
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