Sentenza n. 1487/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per il pagamento di € 147.974,71 – a titolo di restituzione d’incentivi indebitamente percepiti - oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio Per quanto riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata da GB REAL ESTATE DI BIO ENERIGIA DUE SRL C SAS il 12\7\2024 : comunicazione di avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del GSE per la restituzione di incentivi asseritamente indebitamente percepiti, pari a € 147.974,71, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3001 del 2024, avente ad oggetto la restituzione di incentivi energetici ritenuti indebitamente percepiti. Il GSE ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo la sopravvenienza del giudicato formatosi su un precedente giudizio avente il medesimo decreto ingiuntivo, lo stesso credito, il medesimo petitum e la medesima causa petendi. In quel giudizio, iscritto al r.g. n. 7962 del 2024, il TAR Lazio aveva respinto l'opposizione e dichiarato esecutorio il decreto ingiuntivo; il Consiglio di Stato aveva poi rigettato l'appello con sentenza n. 5515 del 25 giugno 2025, rappresentata come passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per giudicato esterno sopravvenuto. Ha rilevato che la precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, riguardava il medesimo decreto ingiuntivo e la medesima situazione giuridica sostanziale, sicché la pretesa oppositiva era ormai coperta da giudicato formale e sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è soggetto alle preclusioni processuali, comprese quelle relative alla produzione documentale. La domanda è pertanto paralizzata dal giudicato sopravvenuto, senza esame del merito delle ulteriori contestazioni. Le spese di lite sono state compensate in ragione del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato formale e sostanziale derivante dalla sentenza passata in giudicato vincola le parti e impedisce una nuova decisione sulla medesima situazione giuridica sostanziale.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Le preclusioni processuali e documentali non impediscono l'allegazione e la produzione necessarie a far rilevare un giudicato esterno sopravvenuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno sopravvenuto, quando riguarda il medesimo petitum, la medesima causa petendi e la medesima situazione giuridica sostanziale, rende improcedibile il giudizio successivamente pendente, anche se il giudicato si è formato dopo la pronuncia impugnata.
- L'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari del giudicato interno, poiché tutela l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla prevenzione di giudicati contraddittori.
- L'allegazione e la prova del giudicato esterno non sono soggette alle preclusioni processuali o documentali previste per le ordinarie deduzioni difensive; il giudice deve prenderne atto quando il giudicato emerga dagli atti del processo.
- Quando una precedente decisione passata in giudicato ha già definito l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e la medesima pretesa creditoria, una nuova opposizione proposta contro quello stesso decreto non può essere esaminata nel merito e deve essere dichiarata improcedibile.
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