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Interpello

Risposta n. 136 del 27/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di possedere i requisiti richiesti per il regime, proponendo due alternative: applicazione dal 2018 per cinque anni complessivi con ritenute ridotte al 50%, oppure applicazione dal 1° gennaio 2019 dopo il maturare dei 24 mesi/due periodi d’imposta di residenza estera e di iscrizione AIRE.

Regime speciale per lavoratori impatriati e periodo minimo di residenza all’estero ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 147/2015

Il quesito

La contribuente chiede se, rientrando in Italia dopo avere lavorato all’estero per oltre 24 mesi e risultando iscritta all’AIRE, possa chiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime impatriati e da quale periodo decorra l’agevolazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, per il comma 2 dell’art. 16, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta è sufficiente a integrare il requisito di non residenza in Italia, purché il soggetto trasferisca la residenza fiscale in Italia e vi permanga almeno due anni. Nel caso di ALFA, in assenza di residenza fiscale in Italia nei due anni antecedenti il rientro, la contribuente può accedere al regime impatriati dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi, se l’attività è svolta prevalentemente in Italia.

Regime speciale per lavoratori impatriati e requisito della residenza estera

L’interpello riguarda l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con particolare attenzione al requisito del periodo minimo di residenza all’estero per i soggetti di cui al comma 2. La contribuente chiede di verificare se il proprio rientro in Italia, dopo un periodo di lavoro dipendente all’estero, consenta l’applicazione dell’agevolazione.

Fattispecie rappresentata dalla contribuente

ALFA è cittadina italiana, iscritta all’AIRE dal 13 luglio 2016. Dichiara di essere laureata e di avere lavorato all’estero in modo continuativo: prima presso BETA a Madeira dal 2013, poi trasferita nel 2015 nella filiale di Londra, dove presta ancora attività di lavoro dipendente per GAMMA alla data dell’istanza. In occasione della riorganizzazione di DELTA le viene prospettato il trasferimento presso la sede di Roma, presumibilmente da maggio 2018.

Quesito posto all’Agenzia

La contribuente chiede se, in base alla propria situazione personale, possa presentare richiesta al datore di lavoro per l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015. In particolare, vuole sapere se l’agevolazione possa essere fruita:

  • dal periodo d’imposta 2018 e per i quattro anni successivi, considerando la residenza estera dal 2013;
  • oppure dal 1° gennaio 2019 e per i quattro anni successivi, attendendo il maturare dei 24 mesi e/o dei due periodi d’imposta di iscrizione all’AIRE.

Soluzione interpretativa prospettata

ALFA sostiene di possedere tutti i requisiti richiesti dal regime, in quanto:

  • cittadina dell’Unione europea;
  • in possesso di un titolo di laurea;
  • ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente ad alta qualificazione fuori dall’Italia per più di 24 mesi;
  • risulta residente all’estero dal 2013 e iscritta all’AIRE dal 13 luglio 2016.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, che prevede la tassazione del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, per un quinquennio decorrente dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Viene inoltre richiamato il comma 2 del medesimo articolo 16, applicabile ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016, che individua le categorie beneficiarie.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto attuativo stabilisce che possono accedere al beneficio i cittadini dell’Unione europea che:

  • siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; oppure
  • abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 2 del TUIR, secondo cui la residenza fiscale italiana si determina anche in presenza di una sola delle condizioni previste: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, domicilio o residenza nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile).

Infine, viene menzionata la risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, con cui era già stato chiarito che, per i soggetti del comma 2, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente a integrare il requisito di non residenza nel territorio dello Stato.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che il comma 2 dell’articolo 16 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, a differenza del comma 1, che richiede la permanenza all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tuttavia, in coerenza con la risoluzione n. 51/E del 2018, ritiene che il periodo minimo di lavoro all’estero di due anni consenta di considerare integrato il requisito della non residenza in Italia per i soggetti del comma 2.

Per accedere al regime è comunque necessario che il contribuente:

  • trasferisca la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • si impegni a permanervi per almeno due anni;
  • non sia stato fiscalmente residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti quello di applicazione dell’agevolazione.

L’Agenzia precisa che la verifica della mancata residenza fiscale nei due anni precedenti richiede accertamenti di fatto non esperibili in sede di interpello.

Parere conclusivo dell’Agenzia

Nel caso di ALFA, l’Agenzia rileva che la contribuente è cittadina italiana, è in possesso di un titolo di laurea, è iscritta all’AIRE dal luglio 2016 e ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero per un periodo superiore a 24 mesi. Pertanto, se nei due anni d’imposta precedenti il rientro in Italia non risulterà fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, la contribuente sembrerebbe integrare i requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 147/2015.

Di conseguenza, ALFA potrà chiedere a DELTA l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.

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