Sentenza n. 855/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, n. 1386/2025 pubblicata il 29/05/2025, notificata in forma esecutiva data 04/06/2025 al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR PIEMONTE - AT TORINO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale, accertata e dichiarata l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e dal Ministero dall'a.s. 2008/2009 e 2009/2010 e poi dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2024/2025, dichiarava tenuto e condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di un risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine liquidato in € 42.312,00 oltre interessi legali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 42.312,00 oltre interessi legali per abusiva reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata tramite PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario competente, assegnandogli sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già riconosciuti dal giudice civile. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento, anche tardivo, oppure con il momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze relative a condanne civili concernenti docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la formulazione vigente richiamata dal giudice, rendendone possibile la notificazione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per la proposizione dell'azione.
d.m. n. 55/2014
Fornisce i parametri per la liquidazione delle spese processuali, ridotti dal giudice in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione quando una sentenza civile esecutiva, notificata all'amministrazione, non sia stata spontaneamente adempiuta e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'integrale attuazione del titolo giudiziale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere cumulata con gli interessi legali già riconosciuti dal titolo giudiziale, poiché gli interessi hanno funzione compensativa mentre la penalità ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria.
- In caso di inottemperanza a un obbligo pecuniario derivante da una sentenza, la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, se anteriore, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La seriale inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di condanne giudiziali, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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