Sentenza n. 43/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 41 del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 24 luglio 2024, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre al pagamento delle annualità non corrisposte e degli interessi. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 2 febbraio 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Poiché non risultava intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, specificamente, il comma 4, lett. e).
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza, la possibilità di nominare un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il giudice può imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, determinandone la decorrenza dall’ordine di pagamento e parametrandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
È decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, verificati gli ulteriori presupposti, di promuovere l’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non dà esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza un ordine di adempimento entro un termine giudiziale determinato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e la decorrenza dalla richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento ed essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando dagli atti risulti oggettivamente la mancata esecuzione del titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese, che possono essere liquidate tenendo conto del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →