Cassazione Penale, Sentenza n. 30733/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) errata valutazione della prova penale — gli indizi (la testimonianza della sig.ra Ciuffi che aveva visto il ricorrente su una bicicletta tipo "Graziella" trovata abbandonata nel luogo del furto e i tabulati telefonici) sarebbero equivoci e inidonei a fondare la responsabilità; 2) mancato riconoscimento della fattispecie del furto di uso — poiché l'autovettura sottratta è stata ritrovata non in possesso dell'imputato e in luogo visibile, ciò sarebbe indice di uso momentaneo e quindi di furto di uso; 3) censura dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. — sostenendo che l'auto era lasciata aperta con le chiavi inserite e pertanto non sussisterebbe la circostanza aggravante; la difesa ha inoltre prospettato l'assenza di querela per la procedibilità del furto semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna pronunciata in grado di merito per il delitto di furto aggravato. In motivazione: 1) il primo motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di riequilibrio probatorio vietata al giudice di legittimità; la Corte territoriale ha valutato coerentemente testimonianze e riscontri (testimone che vide il ricorrente sul luogo e bicicletta trovata abbandonata); 2) il secondo motivo è infondato: il furto d'uso richiede la restituzione spontanea della cosa dopo l'uso; ogni causa che impedisca la restituzione produce l'applicazione del titolo comune del furto e nel caso non risultò alcuna restituzione volontaria; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto: l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica anche quando il veicolo è stato parcheggiato/incustodito sulla pubblica via o in luogo accessibile al pubblico, anche se con portiere aperte e chiave d'accensione inserita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della "casa delle ammende".
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Individua il delitto di furto come sottrazione di cosa mobile altrui con il fine di trarne profitto; nella sentenza è il titolo di reato applicato alla condotta del ricorrente.
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante prevista per il furto commesso su cose lasciate esposte alla pubblica fede; la Corte conferma l'applicabilità dell'aggravante al caso di autovettura lasciata incustodita in luogo pubblico o accessibile al pubblico, anche se con portiere non chiuse e chiave inserita.
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Consente la requisitoria scritta in particolari condizioni procedurali; nella pratica processuale della causa il Pubblico Ministero ha prodotto requisitoria scritta ai sensi della norma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili. In sede di cassazione occorre valorizzare profili di diritto (vizî di legge, erronea interpretazione normativa, vizî di motivazione formale) e non una diversa lettura delle prove.
- Una combinazione credibile di testimonianze e riscontri strumentali (es. tabulati telefonici) può essere ritenuta idonea a fondare la responsabilità se i giudici di merito la ritengono coerente e logica; l'impugnante deve dimostrare specifici errori giuridici nella valutazione, non solo proporre valutazioni alternative.
- Il furto d'uso richiede la restituzione spontanea della cosa dopo l'uso momentaneo: l'assenza di restituzione volontaria o cause che impediscono il ritorno della cosa configurano il furto comune e non il furto d'uso.
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica anche quando la cosa (ad es. un'autovettura) è stata lasciata esposta alla pubblica fede per consuetudine o necessità, compresi i casi in cui il veicolo è parcheggiato sulla pubblica via o in luogo accessibile al pubblico e sia stato trovato con le portiere aperte o con la chiave inserita.
- Per impugnazioni in Cassazione è strategico formulare i motivi come questioni giuridiche precise (violazione di legge, interpretazione della norma, violazione dei principi di diritto), corredate se possibile da profili documentali o motivazionali che dimostrino l'errore giuridico del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →