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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30733/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) errata valutazione della prova penale — gli indizi (la testimonianza della sig.ra Ciuffi che aveva visto il ricorrente su una bicicletta tipo "Graziella" trovata abbandonata nel luogo del furto e i tabulati telefonici) sarebbero equivoci e inidonei a fondare la responsabilità; 2) mancato riconoscimento della fattispecie del furto di uso — poiché l'autovettura sottratta è stata ritrovata non in possesso dell'imputato e in luogo visibile, ciò sarebbe indice di uso momentaneo e quindi di furto di uso; 3) censura dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. — sostenendo che l'auto era lasciata aperta con le chiavi inserite e pertanto non sussisterebbe la circostanza aggravante; la difesa ha inoltre prospettato l'assenza di querela per la procedibilità del furto semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna pronunciata in grado di merito per il delitto di furto aggravato. In motivazione: 1) il primo motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di riequilibrio probatorio vietata al giudice di legittimità; la Corte territoriale ha valutato coerentemente testimonianze e riscontri (testimone che vide il ricorrente sul luogo e bicicletta trovata abbandonata); 2) il secondo motivo è infondato: il furto d'uso richiede la restituzione spontanea della cosa dopo l'uso; ogni causa che impedisca la restituzione produce l'applicazione del titolo comune del furto e nel caso non risultò alcuna restituzione volontaria; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto: l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica anche quando il veicolo è stato parcheggiato/incustodito sulla pubblica via o in luogo accessibile al pubblico, anche se con portiere aperte e chiave d'accensione inserita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della "casa delle ammende".

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Individua il delitto di furto come sottrazione di cosa mobile altrui con il fine di trarne profitto; nella sentenza è il titolo di reato applicato alla condotta del ricorrente.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Aggravante prevista per il furto commesso su cose lasciate esposte alla pubblica fede; la Corte conferma l'applicabilità dell'aggravante al caso di autovettura lasciata incustodita in luogo pubblico o accessibile al pubblico, anche se con portiere non chiuse e chiave inserita.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Consente la requisitoria scritta in particolari condizioni procedurali; nella pratica processuale della causa il Pubblico Ministero ha prodotto requisitoria scritta ai sensi della norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili. In sede di cassazione occorre valorizzare profili di diritto (vizî di legge, erronea interpretazione normativa, vizî di motivazione formale) e non una diversa lettura delle prove.
  • Una combinazione credibile di testimonianze e riscontri strumentali (es. tabulati telefonici) può essere ritenuta idonea a fondare la responsabilità se i giudici di merito la ritengono coerente e logica; l'impugnante deve dimostrare specifici errori giuridici nella valutazione, non solo proporre valutazioni alternative.
  • Il furto d'uso richiede la restituzione spontanea della cosa dopo l'uso momentaneo: l'assenza di restituzione volontaria o cause che impediscono il ritorno della cosa configurano il furto comune e non il furto d'uso.
  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica anche quando la cosa (ad es. un'autovettura) è stata lasciata esposta alla pubblica fede per consuetudine o necessità, compresi i casi in cui il veicolo è parcheggiato sulla pubblica via o in luogo accessibile al pubblico e sia stato trovato con le portiere aperte o con la chiave inserita.
  • Per impugnazioni in Cassazione è strategico formulare i motivi come questioni giuridiche precise (violazione di legge, interpretazione della norma, violazione dei principi di diritto), corredate se possibile da profili documentali o motivazionali che dimostrino l'errore giuridico del giudice di merito.

Testo integrale

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