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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05043/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società di factoring aveva agito per ottenere il pagamento di prestazioni di riabilitazione motoria rese da una struttura privata sanitaria e poi cedute alla factor. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda verso l’azienda ospedaliera e la Regione, ma condannato l’ASL. In appello la Corte territoriale aveva invece individuato l’azienda ospedaliera come soggetto passivo dell’obbligazione e l’aveva condannata al pagamento del capitale, interessi legali, anatocismo e maggior danno. L’azienda ospedaliera ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo principalmente che mancava un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione, necessario a pena di nullità per l’accesso ai corrispettivi nel SSN, e che la Corte d’appello non aveva rilevato d’ufficio tale nullità, né aveva correttamente applicato la disciplina sull’accreditamento e sulla centralizzazione dei pagamenti; inoltre censurava la pronuncia sugli interessi e l’utilizzo di una DGR non prodotta dalle parti. La società resistente e l’ASL resistevano con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo fondate le censure sulla mancanza di un valido titolo contrattuale scritto e sulla conseguente nullità della pretesa creditoria azionata nei confronti dell’azienda ospedaliera. Ha affermato che, nel sistema del servizio sanitario nazionale, l’accreditamento non basta da solo a fondare il diritto al pagamento, essendo necessario un contratto scritto con la pubblica amministrazione; tale nullità è rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione, purché i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità della forma scritta del contratto

  • art. 1421 c.c.

    la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    censurata l’omessa pronuncia sulla questione della validità del contratto

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato il dovere di provocare il contraddittorio sulla nullità rilevata d’ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l’uso di risultanze non dedotte/provate dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel contesto della valutazione delle prove

  • art. 1282 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda sugli interessi

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in relazione all’anatocismo degli interessi scaduti

  • art. 1284 c.c.

    utilizzato dalla Corte d’appello per regolare il saggio degli interessi dovuti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del credito

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di legalità e forma nei contratti con la P.A.

  • artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924

    i contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità

  • artt. 8-quater e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992

    l’accreditamento abilita alla successiva contrattazione ma non sostituisce il contratto scritto

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei pagamenti nel SSN

  • DGR Lazio n. 602/2004

    invocata per la centralizzazione dei pagamenti, ma la Corte di cassazione non vi fonda l’accoglimento; la censura resta assorbita

  • DGR Lazio n. 1762/2002

    citata come possibile base per la legittimazione passiva dell’azienda ospedaliera, ma la relativa censura resta assorbita

  • d.lgs. n. 231/2002

    menzionato per gli interessi moratori richiesti dalla cessionaria

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario nazionale l’accreditamento della struttura privata è una condizione di legittimazione all’erogazione delle prestazioni, ma non costituisce di per sé fonte del rapporto obbligatorio di pagamento verso la pubblica amministrazione.
  • Quando il rapporto coinvolge una pubblica amministrazione, il contratto che regola prestazioni, tetti di spesa e corrispettivi deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità; la mera esecuzione delle prestazioni non vale come accordo per facta concludentia.
  • La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio dal giudice anche nei gradi di impugnazione, compresa la cassazione, purché i fatti costitutivi della nullità risultino tempestivamente allegati in causa.
  • Se manca un valido titolo contrattuale scritto, la pretesa di pagamento delle prestazioni sanitarie nei confronti dell’ente pubblico non può essere fondata solo sull’accreditamento o sull’attività di fatto svolta.
  • Le domande accessorie sugli interessi e sull’anatocismo presuppongono la validità del rapporto obbligatorio principale e restano travolte quando viene meno il titolo del credito principale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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