Sentenza n. 956/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3284/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 29.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 22678/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3284/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro annualità, per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza aveva imposto all'amministrazione l'erogazione del beneficio per quattro annualità, per complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 16 giugno 2025, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine per proporre l'azione era rispettato, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza dello stanziamento o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, ulteriori rispetto a quelli eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva dell'astreinte è stata collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento.
art. 1, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo vigente, in relazione alla notificazione del titolo esecutivo costituito dalla copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione di conformarsi al decisum, anche se la controversia originaria apparteneva alla giurisdizione ordinaria.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato e sono decorsi i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve imporre l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli i poteri necessari per compiere anche gli atti contabili indispensabili al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche dopo l'insediamento del commissario e fissazione di un tetto massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato; nel caso esaminato il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.
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