Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35422/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione - del 14/10/2024 che aveva imposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre. L'appello è stato trasmesso via PEC il 25/11/2024 agli indirizzi indicati dal provvedimento DGSIA per depositi in Corte di appello in materia di misure di prevenzione ("depositoattipenali" e "depositoattipenali2"), mentre l'indirizzo corretto per le impugnazioni rispetto all'ufficio che aveva emesso il provvedimento (Tribunale di Bologna) risultava essere "depositoattipenali1.tribunalebologna@giustiziacert.it"; un reinvio a quest'ultimo indirizzo è avvenuto solo il 17/12/2024. Il ricorrente sosteneva che il primo invio del 25/11/2024 fosse tempestivo e che il successivo invio fosse un mero reinoltro, invocando inoltre un approccio sostanzialistico della Corte a favore della ammissibilità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse stato depositato a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato e che, pertanto, l'impugnazione fosse inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591 cod. proc. pen. e dell'art. 87-bis del D.Lgs. n. 150/2022. È stato richiamato il principio secondo cui il deposito telematico è valido solo se effettuato all'indirizzo PEC individuato dal provvedimento DGSIA per l'ufficio competente e che l'acquisizione materiale dell'atto in cancelleria del giudice competente entro il termine può sanare l'errore, ma qui la cancelleria ha acquisito l'atto dopo la scadenza del termine. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di deposito dell'atto di impugnazione: l'atto è presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (applicabile anche in modalità telematica secondo le norme transitorie).

  • art. 590 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'impugnazione, unitamente all'atto impugnato e agli atti del procedimento, deve essere trasmessa al giudice dell'impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Individua tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione il mancato rispetto delle disposizioni sugli articoli indicati (581, 582, 585, 586); usata per sostenere l'inammissibilità per inosservanza delle modalità di deposito.

  • art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022

    comma 7 lett. c) e comma 8 (disposizione transitoria sulla possibilità di deposito tramite PEC e conseguenze della trasmissione a indirizzo non riferibile all'ufficio competente)

    Consente il deposito telematico tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento e dispone l'inammissibilità se l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile, secondo il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente; prevede inoltre la dichiarazione d'inammissibilità e l'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA)

    individuazione indirizzi PEC degli uffici giudiziari deputati ai depositi degli atti

    Fornisce l'elenco ufficiale degli indirizzi PEC cui fare riferimento per il deposito telematico; la Corte ha fatto riferimento a tale elenco per stabilire quale indirizzo era correttamente deputato a ricevere le impugnazioni relative al Tribunale di Bologna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza del ricorrente nella causa di inammissibilità e alla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i depositi telematici di impugnazioni è essenziale trasmettere l'atto all'indirizzo PEC esattamente individuato come "riferibile" all'ufficio che ha emesso il provvedimento (o all'ufficio competente a decidere), secondo il provvedimento DGSIA: invii a indirizzi diversi possono causare l'inammissibilità.
  • La tempestività del deposito telematico si valuta anche in funzione dell'effettiva acquisizione dell'atto nella cancelleria del giudice competente: se la cancelleria acquisisce l'atto entro il termine, un invio a PEC diverso può essere sanato; se l'acquisizione avviene dopo il termine, l'impugnazione resta inammissibile.
  • Il semplice reinoltro successivo all'indirizzo corretto non cura automaticamente un primo invio errato se l'acquisizione avviene oltre il termine; è quindi fondamentale verificare che la ricezione del PEC da parte dell'ufficio competente sia avvenuta materialmente entro il termine di legge.
  • In presenza di dubbi sugli indirizzi PEC competenti, le concrete misure precauzionali sono: verificare il provvedimento DGSIA e il sito ufficiale dell'ufficio, inviare l'atto anche all'indirizzo specificamente indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento (se diverso), conservare le ricevute di consegna PEC e, se possibile, effettuare il deposito cartaceo in cancelleria o chiedere conferma di ricezione prima della scadenza.
  • La giurisprudenza offre qualche margine di tutela sostanzialistica (riconoscimento della validità dell'atto se materialmente acquisito entro il termine), ma tale tutela non opera quando l'atto perviene alla cancelleria del giudice competente solo dopo la scadenza; perciò la correttezza formale del destinatario PEC resta determinante.
  • L'inammissibilità per errato deposito telematico può comportare non solo la perdita dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in caso di colpa; ciò richiede attenzione e diligenza nell'adempimento degli obblighi formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.