Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23362/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile a destinazione alberghiera, emesso a seguito di procedura DOCFA. Con l'atto l'Ufficio aveva rettificato la rendita dichiarata dalla società, sulla base di una stima allegata, ritenendo più corretti i costi di costruzione e il valore dell'area rispetto a quelli indicati dalla contribuente. La società aveva contestato davanti ai giudici di merito il difetto di motivazione e, nel merito, la nuova rendita. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sul procedimento DOCFA e dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse sufficiente perché l'Ufficio aveva allegato la stima e indicato i dati tecnici e la classe/rendita attribuita, trattandosi di valutazione tecnica su elementi conosciuti o conoscibili dal contribuente; 2) violazione delle norme catastali sul classamento delle unità a destinazione speciale, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione per il mancato richiamo degli immobili comparabili e avesse valorizzato in modo improprio il precedente classamento del 2006 e il legittimo affidamento della contribuente. La controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, ritenendoli strettamente connessi. Ha affermato che, in tema di classamento DOCFA di immobili a destinazione speciale, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio non disattenda i dati fattuali del contribuente ma operi una diversa valutazione tecnica del bene, e quando la stima posta a base della rettifica sia allegata o comunque conoscibile dal contribuente. Ha inoltre escluso che il precedente classamento favorevole del 2006, derivante da altra procedura, impedisse all'Amministrazione di rettificare la rendita sulla base della nuova DOCFA. Conclusivamente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione dedotto per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura era ammissibile perché non fondata sul n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la previsione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 360, n. 5, non opera quando il ricorso per cassazione deduca specifiche violazioni di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    richiamato quale norma generale sull'obbligo di motivazione degli atti tributari, da intendersi come idoneità dell'atto a rendere conoscibili le ragioni della pretesa e a consentire una difesa effettiva.

  • d.m. 19 aprile 1994 n. 701

    richiamato come disciplina del procedimento DOCFA, fondato sulla proposta del contribuente e sulla successiva verifica dell'Ufficio.

  • R.D. n. 652 del 1939

    richiamato per la disciplina del nuovo catasto edilizio urbano e la distinzione tra immobili a destinazione ordinaria e speciale o particolare.

  • regolamento n. 1142 del 1949

    richiamato per la disciplina del classamento e della stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare.

  • art. 2 del d.l. n. 16 del 1993

    richiamato quale base normativa della procedura DOCFA.

  • art. 8 del regolamento n. 1142 del 1949

    richiamato per la disciplina della stima catastale degli immobili a destinazione speciale.

  • art. 30 del regolamento n. 1142 del 1949

    richiamato in relazione ai criteri di classamento e stima degli immobili speciali.

  • art. 10 del R.D. n. 652 del 1939

    La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ... è determinata per stima diretta per ogni singola unità

    le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare sono assoggettate a stima diretta, non a classificazione ordinaria per categoria e classe.

  • art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993

    costituisce la base della procedura DOCFA, caratterizzata da proposta del contribuente e successiva verifica dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica è soddisfatto se l'Ufficio indica gli elementi oggettivi e la classe/rendita attribuita, quando la divergenza rispetto alla proposta del contribuente dipende da una valutazione tecnica del bene e non dalla contestazione di specifici dati fattuali.
  • Se la stima posta a base della rettifica è allegata all'avviso o comunque è immediatamente conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipato, la mancata riproduzione integrale dei suoi contenuti nell'atto non integra di per sé difetto di motivazione.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale è determinata mediante stima diretta; tale metodo non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l'Ufficio desumere le caratteristiche del bene anche da elementi documentali.
  • Il precedente classamento favorevole attribuito all'immobile in una precedente procedura DOCFA non cristallizza in modo definitivo la rendita e non impedisce una successiva rettifica se la nuova stima tecnica conduce a valori diversi.
  • Laddove la motivazione dell'avviso consenta al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica e di contestarle efficacemente, l'atto è sufficientemente motivato ai fini tributari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.