Sentenza n. 370/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento a firma del Comandante del Gruppo di -OMISSIS- della Guardia di Finanza n°-OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione n°-OMISSIS-, con la quale il Comando della Tenenza di -OMISSIS- della medesima G. di F. aveva inflitto al ricorrente la sanzione della consegna di giorni 01 (uno); degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in ispecie di tutti gli atti del procedimento disciplinare di Corpo, ivi incluso il rapporto disciplinare del -OMISSIS-, e di ogni altro ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna di un giorno e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere contattato direttamente, senza preventiva autorizzazione e senza osservare la via gerarchica, un superiore appartenente a un sovraordinato Gruppo della Guardia di Finanza, al fine di ottenere informazioni sulla disponibilità di documenti oggetto di una precedente istanza di accesso documentale. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 715 del d.P.R. n. 90/2010, sostenendo che l'interlocuzione fosse estranea alle relazioni di servizio e fosse stata effettuata quale cittadino per esigenze di accesso e di difesa in giudizio; violazione del diritto di accesso e del diritto di difesa; violazione dei principi della disciplina militare e del giusto procedimento; incompetenza ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione e sviamento. Ha inoltre contestato l'insufficienza della motivazione della sanzione e la violazione del principio di imparzialità e terzietà, poiché il Comandante che aveva deciso il ricorso gerarchico aveva anche redatto il rapporto disciplinare.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 715, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, imponendo l'osservanza della via gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari, esprima un principio generale e immanente dell'ordinamento militare, esteso ai rapporti del militare con l'amministrazione anche quando riguardino questioni private o non attinenti al servizio. L'art. 735 del medesimo decreto conferma che anche le richieste relative a questioni private devono essere rivolte al superiore per via gerarchica. Pertanto, la richiesta di documenti detenuti da un Comando, pur collegata all'esercizio del diritto di accesso e del diritto di difesa, doveva rispettare la canalizzazione gerarchica. La violazione contestata riguardava il fatto stesso del contatto diretto, non il contenuto o lo scopo della conversazione; l'urgenza dell'acquisizione documentale non costituiva causa di giustificazione, poiché anche la sollecitazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo le modalità dell'ordinamento militare. Il TAR ha escluso che tale regola organizzativa comprimese il diritto di accesso o il diritto di difesa, trattandosi di una prescrizione sulle forme di esercizio dei diritti e non di un bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti. Ha inoltre ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, rilevando il riesame dei fatti e la puntuale confutazione delle censure. Non è stata ravvisata violazione della terzietà, poiché il ricorso gerarchico era stato deciso da un organo diverso da quello che aveva adottato la sanzione; il rapporto disciplinare si era limitato a descrivere i fatti, rimettendo ad altro organo la valutazione della loro rilevanza disciplinare. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 715, comma 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica
La disposizione esprime un principio generale dell'ordinamento militare e impone il rispetto della via gerarchica anche per i rapporti con l'amministrazione concernenti questioni private o non attinenti al servizio.
art. 735 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Le richieste del militare di conferire con un superiore, comprese quelle relative a questioni private, devono essere formulate per via gerarchica, con indicazione del motivo o del carattere privato della questione.
artt. 1346 e 1347 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Sono richiamati quali ulteriori formalizzazioni, nel Codice dell'ordinamento militare, del principio del rispetto della scala gerarchica.
art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diritto di accesso, pur spettando al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, deve essere esercitato dal militare nei rapporti con la propria amministrazione nel rispetto delle forme organizzative e della via gerarchica.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non esclude l'applicazione delle regole organizzative militari sulle modalità di interlocuzione con l'amministrazione.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità non risulta violato quando il ricorso gerarchico sia deciso da un organo diverso da quello che ha adottato la sanzione e il rapporto disciplinare si limiti alla rappresentazione dei fatti.
Massime di principio
- Nell'ordinamento militare, l'obbligo di osservare la via gerarchica costituisce un principio generale che opera nei rapporti del militare con l'amministrazione anche quando l'interlocuzione riguardi questioni private o non attinenti al servizio.
- La richiesta di accesso a documenti detenuti da un reparto militare, anche se finalizzata alla tutela giudiziale del militare e all'esercizio del diritto di difesa, deve essere formulata e coltivata nel rispetto della via gerarchica prevista dall'ordinamento militare.
- L'urgenza di acquisire documenti necessari alla difesa in giudizio non giustifica il contatto diretto con un superiore o con un reparto sovraordinato in violazione della via gerarchica, potendo l'urgenza essere fatta valere mediante gli strumenti organizzativi propri dell'ordinamento militare.
- Le regole militari sulla via gerarchica incidono sulle modalità organizzative di esercizio del diritto di accesso e del diritto di difesa, senza comprimerne il contenuto sostanziale; non si configura quindi un conflitto tra diritti fondamentali e disciplina gerarchica, ma una loro coordinata applicazione.
- Il principio di terzietà nella decisione del ricorso gerarchico non è violato quando il ricorso sia deciso da un organo diverso da quello che ha adottato la sanzione e il rapporto disciplinare si limiti a descrivere i fatti senza esprimere la valutazione definitiva sulla loro rilevanza disciplinare.
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