Cassazione Penale, Ordinanza n. 00747/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deduceva un vizio di mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era formulato in modo generico e indeterminato: non indicava quali specifici elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero censurati, non esplicitava quali vizi sarebbero stati commessi dal giudice di merito e, in sostanza, si limitava a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio, improponibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non consentiva di comprendere con precisione l'oggetto della censura né di ricondurla a uno dei casi tipici di ricorso ex art. 606 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
È il reato per cui era stato giudicato il ricorrente; la sentenza non ne discute gli elementi costitutivi, ma il giudizio di responsabilità già affermato nei gradi di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione i capi e i punti della decisione impugnata, altrimenti è generico e inammissibile.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso deve ricondurre chiaramente le censure a uno dei casi tipici di legittimità; la mancata specificazione dei vizi dedotti comporta genericità del motivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non consente di individuare con chiarezza la decisione impugnata, i punti critici e il vizio denunciato.
- Non è consentito in sede di legittimità limitarsi a una generica riproposizione di elementi di fatto per ottenere una diversa valutazione del merito.
- La mancanza di puntuale riconduzione della doglianza a uno dei casi previsti dall'art. 606 c.p.p. si traduce in genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La censura di vizio motivazionale deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; se la motivazione è logicamente corretta e la doglianza non individua specificamente l'errore, il ricorso è inammissibile.
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