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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17493/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 per due violazioni contestate (12/10/2020: guida senza patente e sequestro di 0,3 g di marijuana; 07/06/2021: contestata cessione di 500 g di stupefacente). Con due motivi deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.) sul punto della valutazione discrezionale del Tribunale nel disporre la revoca e sulla decorrenza degli effetti della revoca e della pena da espiare, rilevando in particolare che la sostanza sequestrata del 12/10/2020 sarebbe stata acquistata con prescrizione medica e che l'affidamento in prova era stato disposto in udienza camerale il 02/12/2020 mentre il verbale delle prescrizioni porta decorrenza 10/10/2020, periodo in cui il ricorrente era ancora in detenzione domiciliare.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto che la revoca dell'affidamento fosse legittima con riferimento alla guida senza patente (fatto ritenuto sufficiente a giustificare la revoca) e quindi ha respinto il ricorso per la restante parte. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla decorrenza degli effetti della revoca e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale aspetto, rinviando gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma affinché determini la decorrenza della revoca a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni. Il resto del provvedimento di revoca è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'affidamento in prova per detenuti con specifici programmi terapeutici: la Corte ha ritenuto che la violazione delle prescrizioni previste da tale misura (e il comportamento del soggetto, qui la guida senza patente) possa legittimare la revoca della misura alternativa, essendo il giudice tenuto a motivare logicamente l'esercizio del potere discrezionale.

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina dell'esecuzione penale; dal testo emerge che la norma è stata evocata per contestare profili esecutivi e di decorrenza della pena connessi alla misura alternativa, ma la Corte ha valutato in concreto la legittimità della revoca e gli effetti temporali collegati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare manifesta illogicità della motivazione e mancata integrazione istruttoria; la Corte ha ritenuto che parte della motivazione fosse adeguata (rigetto) mentre su un profilo istruttorio/di motivazione (decorrenza degli effetti) ha invece accertato un vizio meritevole di annullamento parziale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla contestazione sulla decorrenza della pena da espiare; la Corte ha condiviso l'obiezione e disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della decorrenza della revoca, dissolvendo l'errore sulla data da cui far decorrere gli effetti.

Massime di principio

  • La guida senza patente costituisce di per sé un fatto che può giustificare la revoca di una misura alternativa alla detenzione: i tribunali possono ritenere sufficiente una violazione contravvenzionale delle prescrizioni per revocare l'affidamento.
  • La presenza di una prescrizione medica per una sostanza contenente CBD e la documentazione d'acquisto possono attenuare la valutazione della violazione per uso personale, ma non impediscono la revoca se sussistono altre violazioni ritenute gravi e provate.
  • Quando l'ordinanza che dispone l'affidamento indica una decorrenza anteriore alla sottoscrizione formale del verbale delle prescrizioni, la decorrenza degli effetti della revoca va collegata alla data effettiva di sottoscrizione: è possibile chiedere la correzione o la riforma della decorrenza tramite ricorso, e la Corte può annullare limitatamente a tale aspetto.
  • Per contestare validamente una revoca conviene produrre tempestivamente tutta la documentazione probatoria (es. prescrizioni mediche, fatture di acquisto, certificazioni del servizio terapeutico) e notificare eventuali segnalazioni mancanti da parte del SerD, poiché il giudice valuta sulla base dei fatti provati e della motivazione data.
  • Se contestazioni successive (es. ipotesi di cessione) non sono ancora sfociate in arresto in flagranza o processo, il Tribunale tende a basare la revoca sui fatti già provati; pertanto bisogna distinguere le violazioni effettivamente accertate da mere contestazioni non acclarate.

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