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Sentenza

Sentenza n. 1344/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento datato -OMISSIS- a firma del Questore di Pisa, mediante il quale si dispone la sospensione della licenza di pubblico esercizio “Sala 2 giochi/Scommesse/VLT” sito in Pisa, -OMISSIS-, per giorni 3 (tre) a decorrere dal primo giorno successivo alla notifica; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202300101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per tre giorni della licenza di una sala giochi, scommesse e VLT ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e la legale rappresentante hanno impugnato il provvedimento con cui il Questore di Pisa ha sospeso per tre giorni la licenza del pubblico esercizio. Il provvedimento traeva origine dall'arresto, avvenuto all'ingresso della sala giochi o nelle immediate vicinanze, di uno straniero trovato nell'atto di cedere sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il soggetto era gravato da precedenti specifici e per reati contro il patrimonio e contro la persona; gli erano state sequestrate cocaina, eroina, hashish e denaro contante. In precedenza, all'interno del locale, erano stati identificati tre soggetti stranieri con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché carenza o erronea valutazione dei presupposti, sostenendo l'insussistenza delle condizioni per la sospensione. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e la carenza di istruttoria, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. come misura di prevenzione, non sanzionatoria, diretta a impedire il protrarsi di situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dalla responsabilità personale dell'esercente. Il potere può essere esercitato quando la situazione di pericolo trovi un antecedente causale significativo nell'attività economica, anche se i fatti non si siano verificati materialmente all'interno dei locali, purché siano avvenuti nelle immediate adiacenze o siano comunque riconducibili al contesto dell'esercizio. L'arresto per spaccio all'ingresso del locale, unitamente alla presenza di frequentatori con precedenti per stupefacenti, è stato ritenuto sufficiente a confermare l'esistenza di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico. Il giudice ha escluso il travisamento dei fatti e la manifesta irragionevolezza, riconoscendo all'amministrazione ampia discrezionalità nella valutazione preventiva del rischio e ritenendo legittimo il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e pubblica incolumità. È stata inoltre ritenuta giustificata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché i provvedimenti di sicurezza pubblica e di sospensione della licenza hanno intrinseca urgenza e finalità cautelare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio ... che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e discrezionale di sospensione della licenza, esercitabile quando l'attività o il contesto dell'esercizio costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, anche senza responsabilità personale dell'esercente e senza che i fatti si siano necessariamente verificati all'interno dei locali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata perché fondata sull'insieme degli episodi di spaccio e della frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti in materia di stupefacenti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti relativi a misure di sicurezza pubblica caratterizzate da intrinseca urgenza e finalità cautelare, ai sensi del comma 2.

  • art. 10 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata con riferimento alle garanzie partecipative, ma il motivo è stato respinto in ragione della legittima omissione della comunicazione di avvio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione amministrativa, e può essere adottata indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità personale dell'esercente.
  • Il potere di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. può essere esercitato quando la situazione di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini abbia un antecedente causale significativo nell'attività economica autorizzata, anche se i fatti si sono verificati all'ingresso, nelle immediate adiacenze o comunque nel contesto del locale, e non necessariamente al suo interno.
  • L'accertamento di attività di spaccio all'ingresso di una sala giochi, associato alla frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti in materia di stupefacenti, può integrare una situazione di pericolo per l'ordine pubblico idonea a giustificare la sospensione temporanea della licenza.
  • Nel sindacato sulla sospensione di una licenza per ragioni di sicurezza pubblica, il giudice amministrativo deve rispettare l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, potendo censurare la valutazione solo in presenza di travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 241/1990, quando la sospensione della licenza di un pubblico esercizio costituisce una misura di sicurezza pubblica caratterizzata da intrinseca urgenza e finalità cautelare.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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