Cassazione Penale, Ordinanza n. 28954/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, riformando solo parzialmente la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, lo aveva ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica in atto pubblico, contestato nella forma tentata ai sensi degli artt. 49 e 479 c.p., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudizio di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena, compresa la misura degli aumenti e delle diminuzioni connesse alle circostanze e la quantificazione della pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo e aspecifico, perché non confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche; la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta congrua e non illogica, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e nel caso concreto l'obbligo motivazionale era stato adeguatamente assolto. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
Richiamato insieme all'art. 479 c.p. per qualificare la contestazione come reato tentato/supposto di tentativo nel capo d'imputazione esaminato.
art. 479 c.p.
Norma incriminatrice di riferimento per la falsità ideologica in atto pubblico contestata all'imputato.
art. 132 c.p.
Indicato quale criterio legale cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione discrezionale del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente, a seguito dell'inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate o non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicita superazione degli altri.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta equa dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →