Ordinanza n. 318/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 31 marzo 2026 della Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; - della comunicazione a mezzo pec di ARPA Puglia del 5 febbraio 2026; della nota a mezzo pec di ARPA Puglia del 25 febbraio 2026; della nota di ARPA Puglia del 19 dicembre 2025, prot. 76526; della nota dell’1.12.2025, prot. n. 674911/2025 e relativi allegati; - ove occorra, della nota di ARPA Puglia del 10 marzo 2026, prot. n. 16041/2026 del 25/05/2026. Riscontro ulteriore”; - nonché della nota del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 18.03.2026, avente ad oggetto: “Riscontro note prott. 8637 del 11/02/2026, 10726 del 20/02/2026, 12695 del 02/03/2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale relativa alla verifica e al computo, ai fini della raccolta differenziata e della determinazione del tributo, dei residui della pulizia stradale conferiti in operazione R13, nonché gli atti presupposti e connessi di ARPA Puglia
Esito
Favorevole al resistente (regione e agenzia ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Puglia e gli atti di ARPA Puglia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda il computo dei residui della pulizia stradale, identificati dal codice EER 20 03 03, nella raccolta differenziata quando conferiti a impianti autorizzati all'operazione R13. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale conferimento dovesse consentire il computo nella raccolta differenziata e contestava la verifica effettuata dall'amministrazione, anche con riferimento alla determinazione dell'aliquota del tributo per il 2026, alla prassi amministrativa degli anni precedenti e all'insufficienza della capacità impiantistica regionale. Il giudice ha esaminato la domanda nella sommaria cognizione propria della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni juris. Ha ritenuto che le linee guida ministeriali del 26 maggio 2016 computino i residui della pulizia stradale nella raccolta differenziata solo se avviati a recupero, mentre li collochino tra i rifiuti urbani indifferenziati se avviati a smaltimento. L'operazione R13 consiste nella mera messa in riserva dei rifiuti in vista di successive operazioni R1-R12 e non dimostra, di per sé, l'effettivo recupero di materia. Poiché il Comune non aveva fornito il dato quantitativo relativo alle quantità effettivamente destinate a riciclaggio o recupero, il TAR ha ritenuto non assolto l'onere probatorio necessario per ottenere il computo del flusso nella raccolta differenziata. Ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva dell'aliquota 2026, rilevando che il valore della raccolta differenziata rilevante per la determinazione del tributo è quello raggiunto nell'anno precedente e che i dati sono trasmessi dai Comuni entro il 31 gennaio dell'anno successivo e verificati da ARPA Puglia. La precedente prassi amministrativa non può fungere da parametro di legittimità se contraria ai criteri normativi e ministeriali vigenti. Infine, l'insufficienza della capacità impiantistica regionale non è stata ritenuta impeditiva dell'avvio a recupero, poiché risultano presenti impianti autorizzati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni juris.
art. 205, comma 3-quater, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa delle linee guida ministeriali sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
art. 205, comma 3-ter, d.lgs. 152/2006
«per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente»
Il valore della raccolta differenziata dell'anno precedente costituisce il riferimento per la determinazione del tributo; il TAR ha quindi escluso la retroattività dell'aliquota 2026.
Allegato C, Parte IV, d.lgs. 152/2006
«messa in riserva di rifiuti per sottoporli successivamente a una delle operazioni R1-R12»
La R13 è un'attività preparatoria e intermedia, che non implica di per sé un recupero effettivo di materia.
D.M. 26 maggio 2016
«se avviati a recupero»; «se avviati a smaltimento»
I residui della pulizia stradale EER 20 03 03 sono computabili nella raccolta differenziata solo se effettivamente avviati a recupero; in caso di smaltimento sono computati tra i rifiuti urbani indifferenziati. Se non è disponibile il dato sulle quantità destinate a riciclaggio o recupero, l'intero flusso deve essere escluso.
art. 9 l.r. Puglia n. 8/2018
Prevede la trasmissione dei dati annuali da parte dei Comuni entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini della verifica da parte di ARPA Puglia.
Massime di principio
- Il conferimento di rifiuti nell'operazione R13, consistente nella messa in riserva in attesa di successive operazioni di recupero, non dimostra di per sé l'effettivo avvio a recupero e non consente automaticamente il computo del rifiuto nella raccolta differenziata.
- Ai fini del computo dei residui della pulizia stradale nella raccolta differenziata, il soggetto che invoca tale computo deve dimostrare quantitativamente l'effettiva destinazione a operazioni di riciclaggio o recupero; in mancanza del dato, il flusso deve essere escluso.
- Per la determinazione del tributo collegato alla raccolta differenziata si assume il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, sicché la verifica e l'applicazione del dato trasmesso nell'anno successivo non costituiscono applicazione retroattiva dell'aliquota.
- Una prassi amministrativa precedente difforme dai criteri stabiliti dalla normativa e dalle linee guida ministeriali non costituisce parametro idoneo a fondare l'illegittimità del provvedimento successivo conforme a tali criteri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 1534/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3768/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3769/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3770/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3771/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3772/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →