Ordinanza n. 965/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento 25 febbraio 2026 -OMISSIS- notificato il successivo giorno 26, adottato dal Responsabile VI° Settore, Comando Polizia Locale, con cui viene concluso, mediante diniego, il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione alla partecipazione alla Festa dei Gigli 2026 (giusta istanza prot.n.10287 del 20 settembre 2025); 2) dell’avvio del procedimento, -OMISSIS- notificato in data 28 gennaio 2026 per l’adozione del diniego al rilascio della Concessione alla partecipazione alla Festa dei Gigli 2026 richiesta con istanza prot.n.10287 del 30 settembre 2025; 3) del verbale della Commissione Festa dei Gigli n.2 del 23 gennaio 2026 con cui la predetta Commissione ha valutato la relazione del RUP e la relativa documentazione allegata, di cui si ignora l’esatto contenuto, ove e per quanto lesivo; 4) della relazione del RUP e della relativa documentazione allegata di cui si ignorano gli esatti estremi e contenuto, ove e per quanto lesivo; 5) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo della posizione e del diritto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione alla partecipazione alla Festa dei Gigli 2026, connesso all’avvio del procedimento, al verbale della Commissione Festa dei Gigli e alla relazione del RUP
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 25 febbraio 2026 con cui il Responsabile del VI Settore - Comando di Polizia Locale ha negato la concessione alla partecipazione alla Festa dei Gigli 2026. Sono stati inoltre impugnati l’atto di avvio del procedimento, il verbale della Commissione Festa dei Gigli, la relazione del RUP e gli ulteriori atti connessi o conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La controversia cautelare riguarda la legittimità del diniego, fondato sugli elementi raccolti dall’amministrazione in relazione a episodi verificatisi durante un evento canoro ospitato dalla ricorrente, ritenuti suscettibili di incidere sull’integrità professionale del cantante e dell’associazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. In particolare, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che gli elementi raccolti dall’amministrazione comunale sembrano deporre per una responsabilità della ricorrente nell’ospitalità dell’evento canoro durante il quale si sono verificati gli episodi contestati. Tali episodi sono stati ritenuti suscettibili di ledere l’integrità professionale non soltanto del cantante, ma anche dell’associazione, sicché il diniego della domanda di partecipazione alla Festa dei Gigli 2026 è apparso, allo stato, legittimo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta perché il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un diniego amministrativo quando, sulla base degli elementi disponibili e con valutazione sommaria, tali elementi appaiano idonei a fondare la responsabilità del destinatario per fatti suscettibili di incidere negativamente sulla sua integrità professionale.
- La valutazione cautelare della legittimità del provvedimento impugnato è effettuata allo stato degli atti e non richiede una definizione piena e definitiva della responsabilità sostanziale del destinatario.
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