Ordinanza n. 167/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore della Provincia di Milano n. prot. -OMISSIS-dell’12.11.2025 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. I12811929 e di contestuale rifiuto di un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 e 9 commi 4 e 7, del testo unico con l’espressa menzione della mancata autorizzazione a trattenersi sul territorio nazionale dal momento della notifica del presente atto, notificato al ricorrente in data 13.11.2025, nonché di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e rifiuto di un permesso di soggiorno ad altro titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestualmente rifiutato il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo era fondato non soltanto sulla sentenza definitiva di condanna per un reato ostativo, ma anche sulla valutazione della concreta pericolosità sociale dello straniero. A sostegno della domanda cautelare rilevava altresì la presenza di altri figli residenti in Italia; il giudice ha tuttavia evidenziato che non era stata dimostrata la solidità e l’intensità dei rapporti familiari. Dalla motivazione emerge inoltre che il ricorrente era destinatario di un divieto di avvicinamento conseguente al deferimento per maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli minori.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse, a un primo esame, apprezzabili elementi di fumus boni iuris. Ha considerato adeguata e corretta la motivazione dell’Amministrazione, poiché essa non si era limitata a richiamare la condanna definitiva per un reato ostativo, ma aveva valutato concretamente la pericolosità sociale dello straniero, anche alla luce del divieto di avvicinamento disposto in relazione al deferimento per maltrattamenti familiari. La mera presenza di altri figli in Italia non è stata ritenuta sufficiente a fondare esigenze familiari prevalenti, in assenza della prova della solidità e intensità dei rapporti. La domanda cautelare è stata quindi negata; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento normativo del diniego connesso a cause ostative all’ingresso e al soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento del rifiuto o della revoca del titolo di soggiorno in presenza dei presupposti ostativi previsti dalla legge.
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della sua revoca o mancato rilascio.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro la revoca o il diniego di un titolo di soggiorno, il fumus boni iuris non sussiste quando l’amministrazione abbia motivato non solo mediante il richiamo a una condanna per reato ostativo, ma anche attraverso una valutazione concreta e adeguata della pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione della pericolosità sociale rilevante ai fini del soggiorno può essere corroborata da ulteriori elementi attuali di rischio, tra cui un divieto di avvicinamento disposto in relazione a contestazioni di maltrattamenti nei confronti del coniuge e di figli minori.
- La mera presenza di figli residenti in Italia non determina automaticamente la prevalenza delle esigenze di tutela familiare: è necessario dimostrare la solidità e l’intensità dei rapporti familiari invocati.
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