Cassazione Penale, Sentenza n. 12044/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 20-bis c.p., 133 c.p., 229 c.p., nonché agli artt. 53, 56 e 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Si contestava che in appello era stata negata la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (es. detenzione domiciliare) per la presunta esistenza della causa ostativa di cui all'art. 59 lett. c) legge 689/1981. Si denunciava altresì che la Corte d'appello non aveva valutato i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 229 c.p., né aveva motivato sui parametri di cui all'art. 133 c.p. ai fini della conversione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, essendo intervenuto un concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti, la cognizione del giudice di legittimità è limitata ai motivi non rinunciati e non possono essere riproposte censure relative ai motivi rinunciati, ivi comprese quelle concernenti la misura di sicurezza. La Corte ha confermato che la rinuncia comprende anche i motivi attinenti all'applicazione della misura di sicurezza (art. 229 c.p.), e che l'art. 59 lett. c) legge 689/1981 ostava alla conversione della pena nel caso in cui sia stata applicata una misura di sicurezza, salvo parziale incapacità di intendere e di volere, circostanza non emersa (perizia di primo grado ha accertato la capacità di intendere e di volere). Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità). Sentenza resa il 17/03/2026.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo di concordato che comporta la rinuncia ad alcuni motivi d'appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e, di conseguenza, del giudice di legittimità alle questioni non oggetto di rinuncia; produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d'ufficio.
art. 229 cod. pen.
La misura di sicurezza personale della libertà vigilata è un istituto autonomo rispetto al trattamento sanzionatorio; la sua applicazione riguarda la pericolosità sociale e la prognosi criminale ed è quindi suscettibile di rinuncia con il concordato, se non espressamente riservata.
art. 133 cod. pen.
I parametri per la determinazione della pena e per la possibile conversione devono essere motivati dal giudice, ma nel caso di rinuncia a specifici motivi d'appello il sindacato su tali argomenti è precluso in Cassazione.
art. 20-bis cod. pen.
Richiamato nel ricorso quale possibile fonte di doglianze, ma la Corte non ha proceduto ad un esame sostanziale per effetto della rinuncia ai motivi d'appello.
artt. 53, 56 e 59 legge 24 novembre 1981 n. 689
l'art. 59 lett. c) prevede che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere
L'art. 59 lett. c) ostacola la sostituzione della pena detentiva quando sull'imputato grava l'obbligo di applicare una misura di sicurezza personale; l'unica deroga è la sussistenza di una parziale incapacità di intendere o volere, che deve risultare dagli accertamenti (es. perizia).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la facoltà del giudice di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
art. 52 d.lgs. n.196/2003
Imposizione di omissione delle generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per la tutela dei dati personali.
Massime di principio
- Se si conclude un concordato ex art. 599-bis c.p.p. rinunciando a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sulla pena, non si potranno poi proporre in Cassazione le doglianze rinunciate: la rinuncia preclude il sindacato anche sulle questioni rilevabili d'ufficio.
- La domanda di revoca o di contestazione di una misura di sicurezza (art. 229 c.p.) è considerata autonoma rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio; pertanto, se non espressamente riservata, può essere compresa nella rinuncia prevista dal concordato.
- L'art. 59 lett. c) legge 689/1981 impedisce la sostituzione della pena detentiva quando nei confronti dell'imputato deve essere applicata una misura di sicurezza personale; solo la prova di una parziale incapacitá di intendere o volere può aprire una deroga.
- Prima di accettare un concordato con rinuncia estesa, il difensore deve valutare l'opportunità di riservare espressamente questioni rilevanti (es. applicazione di misure di sicurezza) se intende poterne discutere in grado successivo o in Cassazione.
- La presenza di una perizia che accerta la capacità di intendere e di volere dell'imputato rende difficile sostenere la deroga prevista dall'art. 59 lett. c) per ottenere la sostituzione della pena.
- La proposizione di ricorsi palesemente preclusi dalla rinuncia può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Se l'obiettivo è contestare una misura di sicurezza o una causa ostativa alla sostituzione della pena, non includere tali questioni nella rinuncia del concordato: devono essere preservate per evitare inammissibilità del rimedio straordinario.
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