Sentenza del 19/11/2015 n. 6084 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Relata di notifica - Mancata apposizione sulla copia dell'atto - Nullità della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità o l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per la mancata apposizione, sull'originale o sulla copia dell'atto, della relazione di notifica (relata). La contestazione si fondava sull'asserita necessità di tale formalità ai fini della validità della notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata apposizione della relata sulla cartella costituisce una mera irregolarità e non determina né la nullità né l'inesistenza della notificazione. Nel procedimento di notifica a mezzo posta, l'attività essenziale è quella svolta dall'agente postale; la relata serve principalmente al notificante per documentare la spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale, mediante l'avviso di ricevimento correttamente compilato. Poiché tale adempimento non è previsto nell'interesse del destinatario, quest'ultimo non può invocarne la mancanza per invalidare la notifica.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tributari a mezzo del servizio postale
La validità della notificazione dipende essenzialmente dall'attività dell'agente postale e dalla documentazione della consegna o spedizione risultante dall'avviso di ricevimento; la mancata relata sulla copia dell'atto è una irregolarità non invalidante.
Massime di principio
- La mancanza della relata sulla copia o sull'originale di un atto notificato a mezzo posta non comporta automaticamente nullità o inesistenza della notificazione.
- Occorre distinguere tra formalità essenziali, poste a tutela del destinatario, e formalità documentali previste principalmente per agevolare il notificante nella prova della spedizione.
- Nelle notifiche postali, l'avviso di ricevimento regolarmente compilato può costituire l'elemento centrale per dimostrare l'avvenuta notificazione e l'ufficio postale coinvolto.
- Una irregolarità formale può essere fatta valere dal destinatario solo se incide concretamente sulla conoscibilità dell'atto o sul suo diritto di difesa; non è sufficiente lamentare la violazione di un adempimento non previsto nel suo interesse.
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