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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 380 del 18 marzo 2022, resa ad esito del giudizio R.G. n. 382/2015 e divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202400384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il fallimento di una società di costruzioni ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 380 del 18 marzo 2022, divenuta irrevocabile, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro era stata condannata al pagamento di euro 76.487,36, oltre interessi legali, nonché delle spese di giudizio. L’amministrazione si è costituita deducendo di essere sottoposta alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, avviata con deliberazione consiliare del 26 novembre 2021 e ancora in corso. Il TAR ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità del ricorso, poiché proposto dopo l’avvio della procedura di riequilibrio. Il ricorrente ha sostenuto che il debito era stato riconosciuto con deliberazione consiliare del 30 maggio 2023, successiva all’approvazione del piano, e che l’orientamento contrario alla proponibilità dei giudizi di ottemperanza durante la procedura avrebbe dovuto essere rimeditato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza sia equiparabile a una procedura esecutiva e ricada pertanto nell’ambito dell’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano. Ne deriva che, quando il giudizio di ottemperanza è proposto dopo l’avvio della procedura di riequilibrio, manca ab origine una condizione di proponibilità dell’azione. Il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio non abilita il creditore a promuovere l’ottemperanza durante la procedura, trattandosi di adempimento dovuto ai fini della regolarità contabile e non di titolo che consenta pagamenti preferenziali mediante azioni esecutive. La regola mira a impedire iniziative esecutive individuali e pagamenti preferenziali nella fase di risanamento, pur in assenza del principio della par condicio creditorum proprio del dissesto, imponendo comunque il rispetto di criteri di priorità conformi a buon andamento, efficacia e imparzialità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dal creditore per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; il TAR lo ha applicato in relazione alla possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3

    Il divieto di procedere esecutivamente durante la procedura di riequilibrio si applica anche ai giudizi di ottemperanza proposti dopo l’avvio della procedura; tali giudizi sono inammissibili perché manca una condizione di proponibilità dell’azione.

  • art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. n. 267/2000

    Individua il momento di conclusione della fase di sospensione delle procedure esecutive, collegandolo all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da un ente locale è equiparabile a una procedura esecutiva ai fini dell’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
  • Quando un ente locale ha già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il giudizio di ottemperanza successivamente instaurato è inammissibile, poiché manca ab origine una condizione di proponibilità dell’azione.
  • Il successivo riconoscimento di un debito fuori bilancio non consente al creditore di promuovere o proseguire un giudizio di ottemperanza durante la procedura di riequilibrio, poiché tale riconoscimento assolve a una funzione di regolarità contabile e non attribuisce un titolo per un pagamento preferenziale.
  • Durante la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale devono essere evitate iniziative esecutive individuali e pagamenti preferenziali; il ripianamento dei debiti deve comunque rispettare criteri di priorità coerenti con buon andamento, efficacia e imparzialità, evitando discriminazioni e irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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