Sentenza n. 1717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00756/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro i bandi regionali per i pagamenti agroambientali e per il benessere degli animali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società agricole appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo: error in procedendo e nullità della decisione per violazione dell'art. 88 c.p.a. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in ragione di un asserito difetto assoluto di motivazione; error in iudicando per violazione dell'art. 100 c.p.c.; riproposizione dei motivi di primo grado. In primo grado erano stati impugnati i decreti regionali che disciplinavano l'attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 relative ai pagamenti per l'agricoltura biologica e integrata e al benessere degli animali. Le ricorrenti avevano dedotto violazione della normativa unionale e del PSR, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, contestando in particolare la determinazione dei premi, ritenuti inadeguati e insufficienti a compensare i costi dell'agricoltura biologica. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure e difetto di interesse, rilevando che non era stata dimostrata una concreta lesione, né erano state indicate le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla partecipazione ai bandi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la motivazione del TAR sull'inammissibilità era sufficiente ed esauriente, poiché assorbiva ogni ulteriore esame del merito. Il Collegio ha ribadito che i bandi possono essere impugnati immediatamente, prima degli atti applicativi, soltanto quando contengano clausole direttamente e immediatamente lesive, come quelle che impediscono la partecipazione. Negli altri casi l'impugnazione autonoma del bando non è ammissibile. I decreti regionali impugnati non impedivano alle aziende di partecipare all'assegnazione delle sovvenzioni, ma erano contestati per la determinazione dei premi; essi costituivano atti attuativi del PSR, non direttamente impugnato. La lesione concreta e attuale avrebbe potuto manifestarsi soltanto con gli eventuali atti applicativi conseguenti alla partecipazione. Inoltre, le censure investivano valutazioni generali di politica agricola e l'impostazione tecnica del bando, riconducibili alla discrezionalità amministrativa, senza indicare specifiche conseguenze pregiudizievoli, minori somme concretamente riconosciute o una puntuale irragionevolezza lesiva. Le appellanti sono state condannate, in solido, al pagamento di 4.000 euro oltre accessori in favore della Regione; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 88 c.p.a.
La censura di difetto di motivazione della sentenza è infondata quando la motivazione sull'inammissibilità della domanda è sufficiente a definire il giudizio e assorbe ogni esame del merito.
art. 100 c.p.c.
Il ricorso è ammissibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale alla decisione; tale interesse manca quando l'atto impugnato non produce una lesione immediata e la lesione è prospettata soltanto in relazione a futuri atti applicativi.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Non sussiste nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione se il giudice espone una ragione decisoria idonea a giustificare la declaratoria di inammissibilità.
art. 80, comma 3-bis, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per l'istruttoria diretta ad accertare la persistenza delle ragioni della sospensione del processo, senza costituire la ratio decidendi dell'appello.
art. 11, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La disposizione è stata richiamata dal TAR per ordinare il deposito presso il Consiglio di Stato del ricorso straordinario presupposto, senza costituire la ratio decidendi dell'appello.
Massime di principio
- Un bando o atto generale può essere impugnato immediatamente, prima dell'adozione degli atti applicativi, soltanto quando contiene clausole direttamente e immediatamente lesive, come quelle che impediscono la partecipazione alla procedura o all'assegnazione.
- Quando le prescrizioni del bando non impediscono la partecipazione e la lesione dipende dall'esito della procedura o dall'adozione di atti applicativi, l'impugnazione autonoma del bando è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale.
- La contestazione della misura o del criterio di quantificazione di sovvenzioni non dimostra, da sola, una lesione attuale: il ricorrente deve indicare le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite, anche in termini di somme effettivamente riconosciute, e il nesso con la propria posizione giuridica.
- Una sentenza che dichiara l'inammissibilità del ricorso è sufficientemente motivata quando individua le ragioni dell'assenza di interesse concreto e attuale; tale motivazione esaurisce la decisione senza necessità di esaminare il merito delle censure.
- Le contestazioni riguardanti l'impostazione tecnica generale di un bando e le politiche pubbliche sottostanti ricadono nell'ampia discrezionalità amministrativa e non conducono all'annullamento in assenza di una specifica e concreta dimostrazione di irragionevolezza lesiva.
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