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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21831 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata per l'utilizzo di apparecchi terminali per il servizio di comunicazione radiomobile, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 avesse implicitamente abrogato anche l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. Il Comune sosteneva inoltre di essere esente dal tributo in quanto ente pubblico e soggetto che persegue finalità di interesse pubblico. L'Agenzia delle Entrate ha contestato entrambe le tesi, rilevando che l'art. 160 del D.Lgs. n. 259 del 2003 aveva sostanzialmente mantenuto il presupposto della tassa e che l'esenzione prevista per lo Stato non poteva essere estesa agli enti locali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del Comune. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 non ha eliminato l'obbligo di pagare la tassa governativa sui telefoni cellulari, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259 del 2003. Ha inoltre escluso che l'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato possa applicarsi automaticamente ai comuni o agli altri enti locali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21 della tariffa allegata

    Prevede la tassa di concessione governativa collegata all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. La disposizione è rimasta applicabile anche dopo l'abrogazione della precedente disciplina sulle licenze.

  • D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 160 e 218

    L'art. 218 ha abrogato l'art. 318 del D.P.R. n. 156 del 1973, ma l'art. 160 ha riprodotto la disciplina sostanziale relativa all'autorizzazione e all'abbonamento per le stazioni radiomobili; pertanto non è venuto meno il presupposto della tassa.

  • D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13-bis

    L'esenzione dalla tassa è riconosciuta all'Amministrazione dello Stato. Trattandosi di agevolazione fiscale, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa agli enti locali in assenza di una specifica previsione legislativa.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2

    Non stabilisce una generale equiparazione tra tutte le amministrazioni pubbliche ai fini delle agevolazioni fiscali; l'assimilazione deve derivare da una precisa scelta legislativa.

  • D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, convertito dalla L. n. 50 del 2014

    La nozione di stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, confermando l'applicabilità della disciplina fiscale ai telefoni cellulari.

  • Cass. Sezioni Unite n. 9560 del 2014

    "In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del telefono cellulare alla tassa governativa"

    L'abrogazione di una norma non elimina il tributo quando la disciplina sostanziale è stata riprodotta nella normativa successiva. Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso l'estensione dell'esenzione statale agli enti locali.

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 settembre 2015, causa C-416/14

    Ha confermato la compatibilità della tassa governativa sui telefoni cellulari con la disciplina europea.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma che disciplina un titolo autorizzatorio non comporta automaticamente l'abrogazione del tributo collegato, se la normativa successiva conserva o riproduce sostanzialmente il medesimo presupposto impositivo.
  • Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
  • La qualifica di ente pubblico o il perseguimento di finalità di interesse pubblico non sono sufficienti, da soli, a ottenere un'esenzione fiscale prevista per una specifica amministrazione.
  • Gli enti locali non sono automaticamente equiparati allo Stato ai fini delle agevolazioni tributarie; occorre una disposizione legislativa espressa.
  • Quando esiste un orientamento consolidato delle Sezioni Unite su una determinata questione, le controversie successive con lo stesso oggetto hanno scarse possibilità di esito diverso, salvo nuovi elementi normativi o interpretativi.

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