Sentenza n. 496/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 997 del 2025, resa tra le parti, pubblicata il 21 marzo 2025, notificata il 24 marzo 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2301/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 997 del 2025, che aveva annullato la graduatoria definitiva della procedura concorsuale e disposto la rinnovazione degli atti del concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati al concorso)
Prevale il privato
La controversia
La professoressa dichiarata non idonea aveva impugnato la graduatoria definitiva della procedura per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei Conservatori di musica, settore Flauto, deducendo, tra l’altro, la determinazione dei criteri di valutazione dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati, l’incompatibilità di un componente della Commissione, l’irregolare verbalizzazione e pubblicazione degli esiti delle prove, la violazione della par condicio nella predisposizione dei brani e l’irragionevolezza del punteggio ottenuto nella prova pratica. Con motivi aggiunti aveva inoltre dedotto la violazione del bando per la mancata nomina del Segretario della Commissione. Il TAR aveva accolto le censure concernenti l’omessa verbalizzazione tempestiva degli esiti delle prove e il difetto di motivazione del voto numerico attribuito alla prova pratica, annullando la graduatoria e disponendo la rinnovazione della procedura per tutti i candidati. I candidati appellanti hanno contestato tali statuizioni, sostenendo che le prove didattiche e strumentali non fossero assimilabili alle prove orali quanto all’obbligo di verbalizzazione al termine di ogni seduta e che i criteri stabiliti dalla Commissione consentissero adeguatamente la valutazione mediante voto numerico. La candidata appellata ha riproposto le censure assorbite in primo grado, inclusa quella relativa alla mancata nomina del Segretario della Commissione.
La decisione
L’eccezione di inammissibilità dell’appello collettivo è stata respinta, poiché gli appellanti si trovavano nella medesima posizione sostanziale ed erano tutti pregiudicati dalla statuizione di rinnovazione del concorso. Il primo motivo d’appello è stato respinto: l’obbligo di indicare i punteggi al termine di ogni seduta, previsto per le prove orali dagli artt. 6, comma 4, d.P.R. n. 3/1957 e 7, comma 5, d.P.R. n. 487/1994, è stato ritenuto applicabile a tutte le prove non scritte, comprese la prova didattica e quella strumentale, in ragione della finalità di preservare la genuinità della valutazione. La Commissione aveva invece attribuito ex post, con un unico verbale sottoscritto e protocollato dopo lo svolgimento delle prove, i punteggi relativi a più giornate; avrebbe dovuto verbalizzare gli esiti al termine di ciascuna giornata. Il secondo motivo d’appello è stato accolto: i criteri riferiti alle competenze tecniche, esecutive e interpretative, abbinati a una scala da 0 a 40 punti, sono stati ritenuti sufficientemente chiari e idonei a consentire la valutazione mediante voto numerico, che in questo caso conteneva una motivazione adeguata. È stato quindi respinto il motivo aggiunto relativo al difetto di motivazione del voto. Quanto alle censure riproposte dalla candidata, sono state respinte quelle relative alla conoscenza anticipata dei nominativi, all’incompatibilità del commissario, allo svolgimento delle prove didattica e pratica nella medesima giornata, al numero dei brani predisposti e all’illogicità del punteggio. È stata invece accolta la censura concernente la mancata nomina del Segretario della Commissione in violazione delle previsioni del bando. La sentenza di primo grado è stata pertanto parzialmente riformata: è rimasto fermo l’annullamento della graduatoria e l’effetto conformativo disposto dal TAR, mentre è stato respinto il motivo relativo all’insufficienza del voto numerico ed è stato accolto il motivo sulla mancata nomina del Segretario. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, d.P.R. n. 3/1957
al termine di ogni seduta
L’obbligo di indicare i punteggi al termine della seduta, pur riferito testualmente alla prova orale, si applica alle prove non scritte in ragione della medesima esigenza di tutela della genuinità della valutazione.
art. 7, comma 5, d.P.R. n. 487/1994
al termine di ogni seduta
La previsione sulla verbalizzazione e pubblicazione degli esiti delle prove orali è stata interpretata estensivamente per ricomprendere le prove didattiche e pratiche non svolte mediante supporto scritto.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Le dichiarazioni rese dai commissari ai sensi della norma riguardavano astratte situazioni di incompatibilità e non dimostravano la conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione dei criteri.
art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001
La disposizione richiamata nelle dichiarazioni dei commissari non forniva prova della conoscenza dei candidati al momento della determinazione dei criteri.
art. 11 d.P.R. n. 357/1994
Il richiamo all’art. 51 c.p.c. non rende incompatibile, di per sé, il commissario che sia stato in precedenza docente o maestro del candidato; occorrono ulteriori elementi specifici e attuali, quali frequentazione abituale, comunanza di interessi economici o un rapporto professionale fiduciario particolarmente stretto.
art. 51 c.p.c.
La mera pregressa relazione didattica tra commissario e candidato non integra una causa di astensione in assenza di ulteriori rapporti qualificati e attuali.
art. 9, comma 8, del bando di concorso
giorni e orari di convocazione
La generica indicazione dei giorni e degli orari di convocazione non imponeva lo svolgimento della prova didattica e della prova pratica in giornate diverse.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
La disposizione, in combinato disposto con l’art. 4, comma 6, imponeva la nomina del Segretario della Commissione.
art. 4, comma 6, del bando di concorso
La mancata nomina del Segretario secondo le modalità previste dal bando integra violazione della lex specialis della procedura.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Ha consentito alla parte appellata di riproporre in appello le censure assorbite dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- L’obbligo di verbalizzare e rendere conoscibili i punteggi al termine di ogni seduta, previsto per le prove orali, si applica anche alle prove non scritte svolte oralmente o mediante esecuzione pratica, quando la ratio della regola è preservare la genuinità della valutazione e impedire che il differimento del giudizio alteri l’apprezzamento delle capacità del candidato.
- Il voto numerico è sufficiente a motivare una valutazione tecnico-discrezionale quando i criteri previamente stabiliti siano sufficientemente precisi e consentano un’adeguata graduazione dei punteggi, tenuto conto dell’ampiezza della scala valutativa e della natura della prova.
- La mera circostanza che un candidato sia stato in precedenza allievo di un componente della commissione non determina, da sola, l’obbligo di astensione; sono necessari ulteriori elementi specifici e attuali indicativi di una relazione personale, economica o professionale qualificata.
- La generica indicazione nel bando dei giorni e degli orari di convocazione non impone lo svolgimento di prove diverse in giornate separate, se tale obbligo non risulta dal tenore complessivo della lex specialis.
- La violazione delle prescrizioni del bando relative alla nomina del Segretario della Commissione costituisce illegittimità della procedura concorsuale quando la prescrizione sia puntuale e direttamente applicabile.
- L’appello collettivo è ammissibile quando più candidati versino nella medesima posizione sostanziale e siano accomunati dal medesimo pregiudizio derivante dalla sentenza impugnata.
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